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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia: le nuove procedure e le regole applicabili
CONTRATTI SOTTOSOGLIA, PROCEDURE APPLICABILI FINO AL 31/07/2021 - L’art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) è intervenuto in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia. Nel dettaglio, si prevede che - in deroga al comma 2, art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, nonché al comma 2, art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 - per lavori, forniture e servizi, compresi servizi di ingegneria e architettura si applichino le procedure di affidamento dettate dal menzionato art. 1 del D.L. 76/2020 in esame, ai commi 2, 3 e 4 (affidamento diretto e procedura negoziata senza bando) per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/07/2021 (ed a partire dal 17/07/2020, data di entrata in vigore della disposizione).
TERMINI OBBLIGATORI DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE - Per le procedure in oggetto, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro i seguenti termini:
- 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, in caso di affidamento diretto;
- 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando.
Possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale il mancato rispetto dei termini previsti, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.
Qualora invece tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (non è specificato nulla a proposito di come vada accertato il profilo dell'imputabilità del ritardo stesso, cui si riconnette la risoluzione di diritto o l'esclusione dell'operatore).
PROCEDURE APPLICABILI PER IL SOTTOSOGLIA - Le procedure da applicarsi sono dunque le seguenti:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 Euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie comunitarie;
b) procedura negoziata senza bando, con le seguenti graduazioni a seconda dell'importo del contratto:
- almeno 5 operatori per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 Euro e fino alle soglie comunitarie;
- almeno 5 operatori per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;
almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 ma inferiore a 1 milione di Euro;
- almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro e fino alle soglie europee.
Si prevede a tal fine il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’elenco dei soggetti invitati è incluso nell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.
Restano ferme le disposizioni in materia di centralizzazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Leg.vo 50/2016.
Si riportano di seguito due tabelle riepilogative.
Per le procedure di aggiudicazione “a regime” vedi Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici.
Per le soglie comunitarie correnti vedi Soglie comunitarie appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni.
SERVIZI E FORNITURE | IMPORTO DEL CONTRATTO | |
< 150.000 Euro | ≥ 150.000 < 214.000 | |
Affidamento diretto | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
LAVORI | IMPORTO DEL CONTRATTO | |||
< 150.000 Euro | ≥ 150.000 < 350.000 | ≥ 350.000 < 1.000.000 | ≥ 1.000.000 < 5.350.000 | |
Affidamento diretto | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 15 operatori |
SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’art. 1 del D.L. 76/2020 dispone espressamente che “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso” (vedi L'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti pubblici).
Tuttavia, il D.L. 76/2020 non prevede alcuna deroga alla disposizione di cui all’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, in base alla quale sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro;
b) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera di qualsiasi importo, fatti salvi gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 Euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Pertanto è da ritenere che per i contratti sopra indicati continui a sussistere l’obbligo di fare ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per maggiori dettagli vedi L'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
DETERMINA SEMPLIFICATA, OFFERTE ANOMALE, ESCLUSIONE GARANZIE - Inoltre, l’art. 1 del D.L. 76/2020 dispone quanto segue:
- gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre semplificata o atto equivalente, con i contenuti di cui all’art. 23, comma 2, del Codice;
- per le aggiudicazioni al prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (invece che 10 come di norma - vedi Sistemi di gestione energetica: applicazione della norma ISO 50001 nella Pubblica Amministrazione con competenze di gestione del territorio);
- non sono richieste garanzie provvisorie, salvo che la stazione appaltante non lo ritenga necessario per particolari esigenze (in tal caso gli importi sono dimezzati rispetto alle previsioni dell’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016).
WEBINAR - Di questo, e di tutte le altre novità introdotte dal D.L. 76/2020 parleremo nel nostro Webinar del 30/07/2020: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=...