Opere di manutenzione in area paesaggistica: illegittimità dell’ordine di demolizione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/07/2020

Opere di manutenzione in area paesaggistica: illegittimità dell’ordine di demolizione

Le opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni (rifacimento di pavimentazione) e la realizzazione o il modesto innalzamento di un muro di cinta non richiedono il permesso di costruire, né l’autorizzazione paesaggistica.

Nella fattispecie i ricorrenti contestavano un ordine di demolizione relativo alle opere di manutenzione esterna di una struttura ricettiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico per le quali era stata presentata una SCIA. In particolare si trattava della posa in opera di mattonelle in gres porcellanato al posto della precedente copertura ormai deteriorata di una parte esterna del fabbricato, dell’innalzamento di un muretto di cinta di 60 cm. e di una vasca per idromassaggio, poi rimossa. I ricorrenti sostenevano che le opere erano riconducibili ad attività edilizia libera o, al più, ad attività manutentive, espressamente consentite dalla disciplina urbanistica e paesaggistica.

Il TAR. Campania Salerno 19/05/2020, n. 543, ha accolto il ricorso e annullato l’ordine di demolizione, fornendo interessanti chiarimenti sul tema.

PAVIMENTAZIONE ESTERNA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE - CASISTICA
Il rifacimento della pavimentazione esterna può rientrare tra gli interventi di manutenzione che non necessitano del permesso di costruire e che pertanto non possono essere sanzionati con la demolizione. In proposito il TAR ha indicato alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza amministrativa (vedi TAR Veneto 27/11/2017, n. 1056; TAR Campania-Napoli 25/05/2017, n. 2803) di opere aventi carattere manutentivo per le quali non è richiesto il permesso di costruire:
- le opere di intonacatura degli esterni,
- la rimozione di marmi e ringhiere dalle scale esterne,
- la ricostruzione di parapetti in mattoni,
- la messa in opera di marmi sugli scalini,
- la rimozione degli infissi interni ed esterni nonché dei pavimenti,
- il rifacimento degli impianti,
- i lavori di demolizione e ricostruzione del tetto per l’impermeabilizzazione dello stesso,
- l’apertura di un vano di passaggio interno,
- la realizzazione di tramezzi interni,
- la messa in opera di guaina impermeabile ai terrazzi.

Peraltro, al di là della considerazione che la pavimentazione esterna sia o meno compresa nel concetto di manutenzione, sono comunque riconducibili ad attività edilizia libera le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter, dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001) e il rifacimento e/o sostituzione della pavimentazione esterna pertinenziale (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018).

MURO DI CINTA
Con riferimento all’innalzamento del muro di cinta è stato ribadito che in linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate è soggetta al regime della SCIA ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo invece il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.
Nel caso di specie il muretto in contestazione doveva qualificarsi come opera di recinzione soggetta a SCIA avente natura pertinenziale con la esclusiva funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà e non suscettibile di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno. Anche in relazione a tale opera l’ordine di demolizione risultava quindi illegittimo in quanto per gli interventi realizzati in violazione del regime di denuncia (o segnalazione) di attività, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/2001, l’amministrazione può comminare unicamente una sanzione pecuniaria e non anche la demolizione.

ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Entrambi gli interventi sono stati inoltre ritenuti non soggetti all’autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui ai numeri 10, 12 e 13 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 che escludono rispettivamente da tale obbligo:
- le opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale (num. A.10);
- gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice (num. A.12);
- gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati (num. A.13).

Dalla redazione