Deposito per gli attrezzi: esclusione della natura di opera precaria | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/05/2020

Deposito per gli attrezzi: esclusione della natura di opera precaria

Secondo il TAR Campania, i manufatti destinati al deposito degli attrezzi non costituiscono di regola "opere precarie" e necessitano del permesso di costruire.

Nel caso di specie era stata emessa un’ordinanza di demolizione per due manufatti, rispettivamente di circa 15 mq con copertura in cemento e di 5 mq con tetto in lamiera; due container adibiti a ricovero attrezzi; una baracca in lamiera; un masso di calcestruzzo su cui poggiavano alcune delle predette opere. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento in quanto riteneva non necessario il permesso di costruire per alcune delle opere realizzate (container e baracca, adibiti a ricoveri per attrezzi) trattandosi, a suo dire, di “opere precarie”.

Il TAR Campania Napoli 30/04/2020, n. 1607 ha in proposito evidenziato che anche i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell’art. 3, D.P.R. 380/2001, lett. e, n. 5, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso.

È necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. 380/2001, allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione.

Secondo i giudici tale natura non era ravvisabile nei manufatti in contestazione, in quanto gli stessi, essendo finalizzati al “ricovero degli attrezzi”, erano destinati ad un uso continuativo e duraturo. In ogni caso, trattandosi di un’eccezione inerente ad una circostanza che rientrava nella sfera di disponibilità del ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto fornirne la prova ai sensi dell’art. 64, comma 1, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

A ciò va aggiunto che la valutazione, alla cui stregua verificare se gli abusi edilizi abbiano determinato una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con conseguente incremento di carico urbanistico, deve essere comunque condotta in senso unitario e non parcellizzato, qualora si tratti di opere contigue e funzionalmente connesse.

Dalla redazione