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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ordine di demolizione tardivo: l’inerzia della P.A. non determina il legittimo affidamento
Nel caso di specie i ricorrenti impugnavano un’ordinanza di demolizione disposta nel 2014, deducendo:
- la violazione del principio del legittimo affidamento, tenuto conto dell’inerzia ultradecennale del Comune, in quanto gli abusi edilizi erano stati realizzati nel 2003;
- l’omessa indicazione dell’interesse pubblico prevalente su quello dei ricorrenti, tenuto pure conto del pagamento della TARSU e dell’ICI.
Il TAR Basilicata 03/03/2020, n. 185 ha respinto il ricorso affermando che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un’illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell’abuso edilizio.
A tale ultimo riguardo i giudici hanno precisato che, trattandosi di un illecito permanente, il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato.
La sentenza del TAR si pone in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale:
- la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere rivolto alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. Infatti, il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (vedi C. Stato 22/02/2018, n. 1123);
- il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole. L’intervento edilizio è sin dall’origine illegittimo e, per tale motivo, inidoneo a “ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”. Di conseguenza, la mancanza di affidamento incolpevole esclude che il mero decorso del tempo possa pregiudicare l’esercizio (doveroso) del potere amministrativo di adottare il provvedimento di demolizione, al fine di ripristinare l’assetto urbanistico ed edilizio preesistente (C. Stato 04/03/2019, n. 1498).