Sono gravi difetti dell’opera anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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06/08/2019

Sono gravi difetti dell’opera anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori

La Cassazione torna sulla portata applicativa dell’art. 1669 c.c., ribadendo che sono da considerarsi gravi difetti dell’opera anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori se incidono sulla funzionalità dell’immobile.

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva ritenuto applicabile l’art. 1667 del Codice civile in relazione ai seguenti vizi dell’opera: scorretta sopraelevazione dei pilastri, instabilità delle teste di camino sul tetto, non perfetta aderenza delle travi di colmo e non corretto appoggio della copertura sulle travi.

In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 25/07/2019, n. 20184 ha richiamato la Sent. C. Cass. S.U. civ. 27/03/2017, n. 7756 e ribadito che, con riferimento alla portata applicativa dell'art. 1669 del Codice civile, sono gravi difetti dell'opera anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha chiarito che i vizi sopra elencati costituivano difetti costruttivi incidenti sulla funzionalità dell'immobile, “tali da imporre alla corte di merito di valutare la loro sussunzione nella fattispecie dell'art. 1669 cod. civ.”.
Ai sensi del predetto articolo, la Corte di appello avrebbe dovuto pertanto applicare il termine di decadenza annuale per effettuare la denuncia dei difetti (termine decorrente dalla scoperta degli stessi). 

 

Dalla redazione