Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il direttore dei lavori è responsabile anche in caso di assenza dal cantiere
FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Messina aveva confermato la sentenza con cui il proprietario committente e il direttore dei lavori erano stati condannati alle pene di legge per i reati di cui all’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, comma 1, D. Leg.vo 42/2004, per aver realizzato in zona vincolata, in assenza del permesso di costruire ed in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, lavori di sbancamento per un'ampiezza di circa 400 mq. ed una profondità di 20 mq.
Dalla sentenza di appello emergeva che il proprietario ed il direttore dei lavori avevano comunicato per iscritto che si sarebbe dato inizio alle opere di movimentazione di terra di cui ad un progetto assentito per la realizzazione di un garage; con tale atto il D.L. aveva dunque formalmente assunto il ruolo di direttore dei lavori ed era pertanto onerato di vigilare affinché gli stessi si svolgessero in conformità al progetto.
La perizia disposta nel processo di primo grado aveva invece accertato come fossero stati effettuati imponenti lavori di sbancamento di una scarpata che nulla avevano a che vedere con i lavori autorizzati; si era pertanto realizzata una trasformazione permanente del territorio, soggetta a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, del tutto diversa da quella in origine prevista e consentita.
PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Suprema Corte ha riaffermato i seguenti principi:
- in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio;
- l'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità penale per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.
La Sent. C. Cass. pen. 17/07/2019, n. 31287 ha dunque confermato la responsabilità del direttore dei lavori, poiché l'aver comunicato l'inizio delle opere di movimentazione terra onerava certamente quest’ultimo di sovrintendere alla loro esecuzione e di verificare che gli stessi si svolgessero in conformità al progetto; inoltre, trattandosi di contravvenzioni per la cui integrazione è sufficiente la colpa, non poteva in alcun modo sostenersi l'assenza di responsabilità rispetto agli illeciti commessi.