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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Classificazione dei rifiuti con codici speculari: obblighi dei detentori
Con la sentenza del 28/03/2019, causa C-487/17 e C-489/17, la Corte UE si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta in Italia relativa a procedimenti penali avviati nei confronti di tre gestori di discariche accusati di delitti connessi al trattamento di rifiuti pericolosi. In particolare veniva contestato loro, in relazione a rifiuti ai quali potevano essere assegnati sia codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi (c.d. “codici speculari”), di aver attribuito a detti rifiuti, in base ad analisi chimiche non esaustive e parziali, codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi e di averli trattati conseguentemente in discariche per rifiuti non pericolosi.
Al riguardo la Corte ha affermato che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, ai fini della corretta classificazione può limitarsi alla ricerca delle sole sostanze pericolose che possono essere ragionevolmente presenti nel rifiuto, non essendo quindi obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa. A tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dalla normativa europea, ovvero qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova nazionale se riconosciuti a livello internazionale.
Nel rispetto del principio di precauzione, qualora il detentore si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.