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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del direttore lavori per difformità o vizi dell'opera
FATTISPECIE
Nel caso di specie, con riferimento a lavori murari di ristrutturazione di un immobile, erano stati accertati dei difetti consistenti nel cattivo funzionamento della fossa biologica e nell'errata contabilizzazione dello sbancamento del cortile.
I ricorrenti avevano citato l'architetto che svolgeva per loro conto la funzione di direttore dei lavori (D.L.) e l’impresa edile, chiedendo la loro la condanna ad eseguire o completare le opere e ad eliminare le difformità e i difetti, o, in alternativa, a rimborsare le corrispondenti spese occorrenti.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori e condannato l'impresa edile. Anche la Corte d’appello aveva escluso che vi fossero inadempimenti imputabili al D.L. e negato l'obbligo solidale del professionista con l'appaltatore per l'esatto adempimento ex art. 1668 c.c.
In particolare, la Corte d'appello aveva sostenuto che, quanto agli accertati vizi e difformità "di poco momento" dei lavori edili eseguiti dall'impresa edile (avendo compromesso meno di 1/10 del totale delle opere), non vi fosse corresponsabilità del direttore dei lavori, non essendo lo stesso "tenuto ad essere costantemente presente in cantiere e a rilevare tutto quanto eseguito (come al microscopio)", ed essendo perciò da imputare soltanto all'appaltatore le manchevolezze accertate.
PRINCIPI ENUNCIATI
L'Ord. C. Cass. civ. 14/03/2019, n. 7336 ha cassato la sentenza di appello e stabilito che la Corte territoriale dovrà pronunciarsi di nuovo, uniformandosi ai seguenti principi sulla responsabilità del D.L.:
- il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire;
- l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati;
- rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
- non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.