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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esclusione dalla gara per omessa dichiarazione dell’annotazione nel casellario informatico
Nel caso di specie il ricorrente escluso dalla gara sosteneva che:
- l’annotazione era stata erroneamente inserita dall’ANAC nel casellario, in quanto il fatto addebitato non costituiva un grave illecito professionale (v. art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c);
- dall’accertamento del fatto era trascorso il periodo massimo di tre anni, decorso il quale la normativa nazionale e comunitaria prevedono il venir meno dell’effetto escludente dipendente dalla eventuale commissione di gravi illeciti professionali di cui l'operatore si sia reso colpevole (v. art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 10, e Direttiva 2014/24/UE, art. 57, par. 7).
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha, in primo luogo, ritenuto che la violazione dell’obbligo dichiarativo integra “un’ipotesi tipizzata di ragione escludente” che prescinde dalla valutazione della situazione a cui si riferisce l’omessa menzione e che l’Amministrazione non è tenuta a verificare la correttezza dell'iscrizione nel casellario effettuata dall'ANAC.
In secondo luogo i giudici hanno ribadito che la valutazione degli illeciti professionali rientra nel potere discrezionale della Stazione appaltante per il quale non sono previsti limiti temporali. Ed infatti, la limitazione triennale contenuta nell'art. 80, comma 10 del D. Leg.vo 50/2016 attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. e non all’esercizio del potere della P.A. di escludere l’operatore economico da una procedura di appalto.
Al riguardo si segnala che l’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 è stato oggetto di modifica da parte del D.L. 14/12/2018, n. 135 (conv. dalla L. 11/02/2019, n. 12) che ha, tra l’altro, previsto l’obbligo della Stazione appaltante di motivare, in talune circostanze, l’esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.