Realizzazione o modifica di una strada in area tutelata e titoli edilizi necessari | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/12/2018

Realizzazione o modifica di una strada in area tutelata e titoli edilizi necessari

La Corte di Cassazione ha affermato che per la realizzazione o modifica di una strada è necessario il permesso di costruire, nonché l'autorizzazione paesaggistica se il tracciato ricade in zona vincolata.

Nel caso di specie, si imputava ai ricorrenti di aver realizzato, senza permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, un tratto di strada con sbancamento del costone in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico.

In proposito, la sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione - pur affermando che l'opera non ha inciso sul carico urbanistico - aveva riconosciuto che essa determinava una modificazione radicale e stabile del territorio alterandone in via definitiva l'assetto; ciò che costituisce elemento caratteristico della nuova costruzione, definita dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. 380/2001 ed assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. a). Inoltre, l'idoneità dell'intervento ad alterare il paesaggio aveva indotto il giudice di merito a ritenere che lo stesso fosse subordinato anche al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La Sent. C. Cass. pen. 07/11/2018, n. 50138 ha poi richiamato un orientamento interpretativo consolidato secondo il quale la realizzazione ex novo di una strada è opera che certamente richiede il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento di urbanizzazione realizzato da soggetto diverso dal comune, espressamente considerato quale intervento di nuova costruzione dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e.2), e che, se ricadente in zona vincolata, richiede altresì l'autorizzazione paesaggistica, in quanto potenzialmente idoneo a modificare stabilmente il paesaggio.

Con riguardo invece all'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio, la Suprema Corte ha ricordato che essa può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, ricavabili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi.

 

Dalla redazione