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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Compensi professionali: l'accordo tra le parti prevale sui parametri per la liquidazione
Secondo l’Ord. C. Cass. civ. 10/10/2018, n. 25054, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi. Le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Deve pertanto ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli onorari in misura superiore al massimo tariffario, vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi.
Nel caso di specie, non era contestato che le parti avessero pattuito per iscritto il compenso dovuto all'avvocato per l'incarico professionale, onde la pronuncia di nullità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla Corte di Appello, risultava in violazione della disposizione dell'art. 2233 c.c.