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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: interventi di riduzione del rischio idraulico in assenza di relazione geologica
Nel caso di specie si trattava di un appalto di lavori concernenti una cassa di espansione su un torrente, finalizzati alla sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico, in cui la stazione appaltante non aveva incluso fra gli allegati al progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica (ma solo la relazione geotecnica).
Al riguardo il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara. Ciò in conformità all’orientamento che valorizza (con particolare riguardo alle ipotesi in cui la documentazione posta a base di gara non contempli in modo espresso la relazione geologica) l’esigenza di non introdurre - anche in una cornice di compatibilità eurounitaria - obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione in assenza di una specifica e univoca previsione nell’ambito della lex specialis di gara (in tal senso la sentenza della Corte di giustizia UE 02/06/2016, causa C-27/15).
Pertanto, essendo acclarato che la stazione appaltante non aveva incluso fra gli allegati al progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica, non poteva conseguentemente ritenersi che la mancata produzione di analoga relazione da parte del concorrente potesse produrre l’effetto escludente invocato dall’appellante e che, pertanto, risultasse illegittima la mancata esclusione di tale concorrente.