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11/04/2018

Responsabilità dell’appaltatore in caso di istruzioni errate del committente

La Corte di Cassazione ribadisce un importante principio sul tema della responsabilità dell'appaltatore e, in particolare, sul dovere di quest'ultimo di osservare i criteri generali della tecnica relativamente allo specifico lavoro affidatogli, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

In materia di appalti di lavori, l'Ord. C. Cass. civ. 27/03/2018, n. 7553, ribadisce che l'appaltatore è obbligato a controllare il progetto e le istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale mero esecutore.
In mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. 

Dalla redazione