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24/10/2017

Annullamento titolo edilizio, ordine di demolizione tardivo e motivazione

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 17/10/2017 nn. 8 e 9, ha risolto i contrasti giurisprudenziali sorti in merito rispettivamente all’onere di motivazione dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della Legge 241 del 1990 di titolo abilitativo avvenuto a distanza di un lungo lasso di tempo dall’emissione dell’atto annullato e dell’ordine di demolizione tardivo in assenza di titolo abilitativo.

In sintesi, con la sentenza 17/10/2017, n. 8, il Consiglio ha ritenuto che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine "ragionevole" (previsto dal citato art. 21-nonies) per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro. Non si configura una posizione di affidamento legittimo del privato nel caso di prospettazione non veritiera da parte dello stesso delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole, con la conseguenza che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte. Con la sentenza 17/10/2017, n. 9, il Consiglio ha affermato il principio secondo il quale l’ordine di demolizione intervenuto a distanza di molti anni dall’abuso non comporta un obbligo di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) neppure nell’ipotesi in cui il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Dalla redazione