Adeguamento prezzi opere pubbliche: proroga 2025 della disciplina straordinaria | Bollettino di Legislazione Tecnica
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08/01/2025

Adeguamento prezzi opere pubbliche: proroga 2025 della disciplina straordinaria

Con riferimento all'aumento del costo dei materiali da costruzione, le Legge di bilancio 2025 prevede l'applicazione della disciplina straordinaria per la determinazione dei SAL e l'aggiornamento dei prezzari anche per i lavori eseguiti nel 2025.

In tema di appalti pubblici, la Legge di bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207) prevede la modifica dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il quale reca disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.
In particolare, l'art. 1, comma 532, proroga le misure previste dall’art. 26 del D.L. 50/2022, riguardanti l’adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31/12/2025.

Art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, per offerte presentate entro il 31/12/2021 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2025
Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2025 (invece del 31/12/2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari regionali aggiornati annualmente.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

Art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, per offerte presentate tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2025
Le disposizioni di cui al suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori (relativi anche ad accordi quadro e alle concessioni di lavori), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2025 (invece del 31/12/2024). Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell’80%.

Si veda il seguente schema.

Art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022

Applicazione prezzari aggiornati per adozione SAL e riconoscimento dei maggiori importi da parte della s.a. nella misura del 90%

Data presentazione offerte

Entro il 31/12/2021

Date entro le quali sono eseguiti, contabilizzati o annotati i lavori

Dal 01/01/2023 al 31/12/2025

Art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022

Applicazione prezzari aggiornati per adozione SAL e riconoscimento dei maggiori importi da parte della s.a. nella misura del 80%

Data presentazione offerte 

Tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023

Date entro le quali sono eseguiti, contabilizzati o annotati i lavori

Dal 01/01/2023 al 31/12/2025

 


Inoltre, sono incrementate le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, arrivando a 300 milioni per l'anno 2025 e a 100 milioni per l'anno 2026.

Accordi quadro di lavori
L’art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022 prevede che, fino al 31/12/2025, in relazione agli accordi quadro di lavori, con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31/12/2021, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro, si applicano, inoltre, le previsioni di cui all’articolo 29 del D.L. 4/2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 26 del D.L. 50/2022 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del 18/05/2022.

Società del gruppo Ferrovie dello Stato, ANAS e altri soggetti settori speciali
L’art. 26, comma 12, del D.L. 50/2022 prevede che le disposizioni dell’art. 26 del D.L. 50/2022 si applicano (a determinate condizioni e con alcune eccezioni) anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS e degli altri soggetti operanti nei settori speciali.
In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS in essere al 18/05/2022 le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01/01/2022 fino al 31/12/2025. Tale disposizione non si applica agli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui all'articolo 18, comma 2, del D.L. 104/2023.

Dalla redazione