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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/01/2023, n. 25
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- Deliberaz. G.P. 02/02/2024, n. 34
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Testo del documento
La legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, ha per oggetto la disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo. Con delibera della Giunta provinciale n. 1119 del 17 ottobre 2017, modificata con le delibere delle Giunta provinciale n. 731 del 24 luglio 2018 e n. 90 del 11 febbraio 2020 sono stati approvati i criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo. |
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Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismoArt. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.
Art. 2 - Finalità 1. Finalità degli aiuti di cui ai presenti criteri sono l’incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.
Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per: A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente. In deroga a quanto disciplinato dal citato decreto: a) i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 7-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono considerati “nucleo familiare di base”; b) nel caso in cui il richiedente abbia appena assunto l’azienda agricola o non sia in possesso dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 5, comma 1, al momento della stesura della DURP e nella DURP non risulti ancora un rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, facendo riferimento alla base annua e tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda; c) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario. B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio, al netto degli elementi di riduzione, per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A). L’attribuzione alle diverse fasce di reddito avviene ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche; C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria; D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, che fanno parte della categoria delle colture arative (AA). Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole; E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; F) “Interventi di ristrutturazione”, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento di volume residenziale esistente da almeno 25 anni. L’ampliamento massimo ammesso del volume riferito all’iniziativa ammissibile all’aiuto non può essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non è considerata ristrutturazione.
Art. 4 - Beneficiari 1. Possono beneficiari degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 1, imprenditori agricoli singoli: a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e b) sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e c) sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche. 2. Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nell’ambito di un importo complessivo fino a euro 300.000,00 nell’arco di tre anni. N1 3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.
Art. 5 - Iniziative ammesse 1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative: a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti presso la sede dell’azienda agricola; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico-sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali; b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi nuovi arredamenti installati in modo fiss |
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