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19/10/2022

Appalti pubblici e determinazione dell'importo a base di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti sulle modalità di fissazione del prezzo da porre base di gara.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una società aveva contestato gli atti di gara, adducendo l’impossibilità di presentare un’offerta, stante l’assenza di un’adeguata istruttoria e aderenza al mercato nella fissazione dei prezzi unitari posti a base. In particolare, secondo l’istante, in mancanza di una voce di prezzario specifica e puntuale, ovvero affine a quella da indicare in gara, il comune avrebbe dovuto riferirsi, per una compiuta analisi del prezzo, a prezzari di regioni territorialmente vicine, come quello dell’Emilia Romagna, che conteneva prezzi nettamente superiori rispetto a quelli fissati a base d’asta dal comune stesso.
L'istante lamentava anche l'illegittimità dei criteri di assegnazione del punteggio previsti dalla lex specialis per violazione dell’art. 95, comma 10-bis, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

Considerazioni ANAC
In tema di fissazione del prezzo a base d'asta, l’ANAC, con la Delibera del 05/10/2022, n. 450, ha ricordato tra l'altro che:
- le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in ordine alla determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Detto  travisamento non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dall’appellante, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto per l’attuale appellante, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara;
- ad ogni modo, è necessario che la determinazione della base d’asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (si veda Sent. C. Stato 24/09/2019, n. 6355);
- in un giudizio avverso il bando di gara, la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento; non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo;
- il prezziario regionale può costituire una base di partenza per la stima del prezzo a base d’asta, ma uno scostamento, soprattutto se contenuto, non disvela di per sé l’incongruenza o incapienza del corrispettivo stimato.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha pertanto ritenuto che:
- non risultava né illogica né arbitraria la misura del prezzo a base d’asta e dei singoli prezzi unitari fissati dall’amministrazione. Il comune aveva infatti motivato la scelta di riproporre gli stessi prezzi unitari della precedente gara, bandita nel 2018, alla luce del consistente ribasso offerto dall’aggiudicatario, pari al 38%, a comprova del fatto che gli importi considerati nel 2018, anche al netto del ribasso, garantivano ampio ristoro ai partecipanti;
- il prospetto presentato dalla stazione appaltante dimostrava la sostanziale assimilabilità dei prezzi unitari, posti a base di gara, di alcune prestazioni dedotte nel capitolato e gli importi unitari delle stesse fissati dal prezziario regionale della regione Lombardia (aggiornato a gennaio 2022) e, in tal modo, la congruenza e sostenibilità del valore posto a base di gara, di talché nessuna oggettiva impossibilità di presentare un’offerta pareva potersi ravvisare nel caso di specie;
- quanto al disposto dell’art. 95, comma 10-bis, del D. Leg.vo 50/2016, nei limiti in cui è consentito il sindacato sulle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione, la scelta di predeterminare gli elementi di valutazione delle offerte non risulta manifestamente illogica ed arbitraria, soprattutto in un contesto, come quello di specie, ove è prevista una graduazione nell’assegnazione dei punteggi. Ciò consente, infatti, ad ogni operatore economico di formulare un’offerta compatibile con le proprie capacità organizzative ed esclude un appiattimento della qualità delle offerte.

In via più generale, l'ANAC ha affermato che nella fissazione del prezzo da porre a base di gara, la stazione appaltante è tenuta allo svolgimento di un’adeguata istruttoria volta all’analisi dei prezzi di mercato delle prestazioni dedotte nel contratto. In un appalto di servizi, la riproposizione dei prezzi unitari di una precedente gara, così come una loro minima riduzione, non appare configurare una scelta illogica ed arbitraria, quando l’amministrazione motivi tale scelta sulla base del consistente ribasso offerto dall’aggiudicatario della precedente procedura e dimostri che, in ogni caso, i prezzi unitari sono in linea con i prezzi medi fissati dal prezziario regionale.

Dalla redazione