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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/05/1985, n. 57
L. R. Lombardia 27/05/1985, n. 57
- L.R. 20/12/2002, n. 32
- L.R. 09/06/1997, n. 18
- L.R. 08/11/1996, n. 32
- L.R. 26/09/1992, n. 32
- L.R. 12/09/1986, n. 54
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Art. 2 |
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Art. 31. Per la redazione dei piani territoriali paesistici la Giunta regionale può avvalersi delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali ai fini di quanto pr |
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Art. 41. Il piano territoriale-paesistico deve contenere: a) l’analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio con individuazione dei caratteri geopedologici, climatico-vegetazionali e degli elementi naturalistici storici ambientali emergenti; b) l’individuazione degli |
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Art. 51. Nei territori compresi nei parchi regionali il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco, che de |
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Art. 61. Le prescrizioni dei piani di cui all’art. 4 sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti attuativi. 2. Il comune apporta al proprio strumento urb |
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Art. 71. La Regione procede alla revisione ed integrazione degli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarne il contenuto alle previsione e alle prescrizioni di cui al precedente art. 2. |
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Art. 8 |
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Art. 9 |
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Art. 101. Le Commissioni provinciali di cui all’art. 2, secondo comma della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 8 |
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Art. 11 |
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Art. 121. La Giunta regionale è autorizzata: a) a conferire incarichi professionali per la redazione dei piani paesistici e per la formulazione dei progetti di intervento di cui all’art. 4; nonché per l’effettuazione di ricerche, per l’acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell’attuazione della presente legge; |
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Art. 141. Resta comunque di competenza della Regione l’applicazione delle sanzioni per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente Legge. |
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