Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 26/09/1992, n. 32; dall'art. 2, comma 1, della L.R. 28/04/1995, n. 31 e, successivamente, abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 09/06/1997, n. 18, così recitava:

"Art. 9

1. Fino all’entrata in vigore dei piani territoriali paesistici o, per i territori compresi nei parchi regionali, dei piani territoriali di coordinamento dei parchi redatti con i contenuti di cui al precedente art. 4, restano di competenza regionale le autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per tutti gli interventi da effettuarsi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico non compresi fra quelli oggetto di immediata subdelega a norma delle lett. a), e b), primo comma, del precedente art. 8. Restano altresì di competenza regionale le autorizzazioni per gli interventi da effettuarsi nei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, e nei territori situati lungo le rive di fiumi e canali per una fascia di 150 metri per ciascuna sponda; i laghi, fiumi e canali considerati ai fini del presente comma sono quelli inclusi nell’elenco allegato alla l.r. 15 aprile 1975, n. 51, in cui deve intendersi compreso il fiume Ticino.

2. Restano di competenza regionale, anche dopo l’entrata in vigore dei piani indicati dal primo comma:

a) le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per le opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché per le opere pubbliche di interesse regionale, come definite ai sensi della l.r. 12 settembre 1983, n. 70;

b) le autorizzazioni concernenti l’effettuazione di attività estrattive in genere, nonché la realizzazione di cave e di impianti di smaltimento di rifiuti;

c) i provvedimenti di inibizione e gli ordini di sospensione di cui all’art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Restano ferme altresì le competenze regionali di cui alla l.r. 12 marzo 1984, n. 14.

4. Il presidente della giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, può anche d'ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti individuati al precedente art. 8, sesto comma, annullare le autorizzazioni concesse dagli enti subdelegati ai sensi del precedente art. 8, qualora esse contrastino con la legge o con le prescrizioni dei provvedimenti di inclusione negli elenchi o di revisione dagli stessi o con i criteri regionali di cui all'art. 8, secondo comma, o con i piani territoriali paesistici o con i piani territoriali di coordinamento dei parchi.

5. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l’assessore competente, se delegato, può altresì ordinare la sospensione dei lavori iniziati a seguito delle autorizzazioni annullate.

6. Sono abrogati:

a) l’art. 8 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56;

b) l’art. 8 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57;

c) l’art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 58;

d) l’art. 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 63;

e) l’art. 2 della legge regionale 16 marzo 1991, n. 7;

f) l’art. 9 della l.r. 4 marzo 1993, n. 10."

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