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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/11/2021, n. 964
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/11/2021, n. 964
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/11/2021, n. 964
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Testo del documentoLa legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, prevede disposizioni in materia di "Territorio e paesaggio". La legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, recante "Codice del commercio", disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in provincia di Bolzano. L'articolo 33 della legge provinciale n. 9/2018, e successive modifiche, prevede tra l'altro quanto segue: - nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori a essa strettamente legati (comma 3); |
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Allegato A - Elenco dei prodotti e degli accessori per l'esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive
Art. 1 - Definizione di merci ingombranti 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio", e successive modifiche, nonché dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante "Codice del commercio", e successive modifiche, costituiscono merci ingombranti esclusivamente le seguenti merci: a) veicoli, incluse le macchine edili: i veicoli come definiti agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"); b) macchinari e prodotti per l'agricoltura: i macchinari comprese le macchine utensili; i prodotti per l'agricoltura compresi sementi, piante e concimi di ogni tipo; c) materiali edili: materiali da costruzione e per coperture, isolamenti e rivestimenti, porte e finestre, recinzioni e balconi, articoli sanitari, articoli e materiali elettrici, articoli e materiali per pittori, materiale di fissaggio e ferramenta, lamiere e profilati, legnami, marmi e simili, piastrelle e pietre naturali; d) macchine utensili: macchine utensili a mano o a motore, materiale di fissaggio, beni di prima necessità per l'edilizia e il fai da te; e) combustibili: combustibili solidi, liquidi e gassosi; f) mobili: mobili per abitazioni, uffici e giardino, materassi, corpi illuminanti, stufe e barbecue, articoli da c |
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