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L. R. Lazio 10/06/2021, n. 7

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne.
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- L.R. 11/08/2021, n. 14
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce la parità di genere come uno dei valori fondamentali di cittadinanza e di convivenza, oltreché un principio cardine per lo sviluppo socio economico del territorio. Opera, in tal senso, per la rimozione degli ostacoli che impediscono una piena uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne nella partecipazione alla vita economica e sociale, promuovendo l'affermazione di un rafforzato ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli.

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Capo II - Strumenti per l'attuazione della parita' retributiva tra uomini e donne e la rimozione dei differenziali retributivi di genere
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Art. 2 - Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere

1. La Regione riconosce che la differenziazione retributiva basata sul genere incide negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

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Art. 3 - Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavoro, il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le aziende di cui all'articolo 2, comma 2

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Art. 4 - Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro

1. È istituita la “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro” da celebrarsi, ogni anno, il 7 giugno al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione, su tutto il territorio regionale, in m

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Capo III - Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne
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Art. 5 - Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne

1. La Regione riconosce il lavoro come fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 198/2006 e successive modifiche e in ottemperanza della Convenzione ILO 190/2019, nonché ogni comportamento illecito o forma di pressione, posti in essere dal datore di lavoro, volte ad ottenere le

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Art. 6 - Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità

1. Nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile, la Regione sostiene e valorizza le micro, piccole e medie imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico.

2. Nel rispetto del

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Art. 7 - Formazione regionale per la parità di genere e il reinserimento lavorativo delle donne

1. La Regione, nell'ambito delle politiche attive volte a promuovere l'occupazione femminile, favorisce, attraverso i centri per l'impiego, azioni di sostegno e di consulenza diretti a facilitare il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro anche attraverso specifici percorsi f

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Art. 8 - Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h-bis), della L.R. n. 4/2014 e successive modifiche e all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

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Art. 9 - Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera i) e 12, comma 4, della L.R. n. 11/2016 e successive modifiche, favorisce l'integrazione sociale e lavorativa delle donne con disabilità di cui all'

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Art. 10 - Sportello donna

1. La Regione, attraverso i centri per l'impiego, garantisce alle donne l'erogazione di servizi e di misure di politica attiva del lavoro, quali l'orientamento specialistico e l'accompagnamento al lavoro, favorendo l'incrocio fra la domanda e

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Art. 11 - Microcredito per donne in situazioni di disagio sociale

1. La Regione, nell'ambito del sostegno ai crediti di emergenza di cui all'articolo 1, comma 25, lettera b), della legge regionale 10 settembre 2006, n. 10, relativo all'istituzione di un fondo per il microcredito e la microfinanza, riserva una quota del fondo per il microcredito alle donne in situazioni di disagio sociale.

2. La riserva di cui al comma

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Art. 12 - Misure per il benessere lavorativo del personale femminile regionale

1. La Regione opera per diffondere la parità di genere anche nell'ambito dell'organizzazione, del reclutamento e della gestione del personale regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, all'esperienza e al potenziale professionale delle persone;

b) adotta un'organizzazione del lavoro per favorire la partecipa

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Capo IV - Strumenti per la valorizzazione delle competenze delle donne
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Art. 13 - Misure per sostenere l'imprenditorialità femminile

1. La Regione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e nel rispetto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostiene l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio regionale a prevalente partecipazione femminile e

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Art. 14 - Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione

1. In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto, la Regione riconosce le competenze femminili quali elementi per affermare un nuovo ruolo della donna nella società e garantisce l'equilibrio tra i generi all'interno degli organi di a

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Art. 15 - Misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali

1. La Regione sostiene la partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa, promuovendone la presenza all'interno delle giunte comunali, come previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'o

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Capo V - Strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro
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Art. 16 - Buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver. Azioni positive in tema di condivisione delle responsabilità di cura

1. Al fine di promuovere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la Regione istituisce un buono per l'acquisto di servizi di baby-sitting domestici, di seguito denominato buono.

2. Il buono è concesso, previo avviso pubblico con cadenza annuale, alle madri lavoratrici, anche autonome, o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero al congedo parentale previsto dall

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Art. 17 - Tempi di vita e tempi di lavoro

1. La Regione riconosce che la equa distribuzione delle responsabilità familiari è il presupposto per l'affermazione di buone pratiche territoriali e la diffusione delle pari opportunità e, al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e tempi di lavoro:

a) incentiva le in

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 18 - Regolamento di attuazione e integrazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione che disciplina le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge

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Art. 19 - Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di

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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche

1. La Regione riconosce che la parità di trattamento sui luoghi di lavoro costituisce il presupposto per l'affermazione del ruolo delle donne in tutti i contesti della società e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere.

2

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Art. 21 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, concernenti la “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, mediante l'istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, concernenti le misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità, a valere sulle risorse del POR Lazio FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, nonché sulle risorse del Programma Operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale, di cui al programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, nel limite dell'importo pari a euro 500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2022;

c) in ri

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Art. 22 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)

Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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