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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 24/05/2022, n. 5
Regolam. R. Lazio 24/05/2022, n. 5
Regolam. R. Lazio 24/05/2022, n. 5
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, in attuazione e integrazione della legge regionale 15 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifich |
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CAPO II - REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE VIRTUOSE |
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Art. 2 - (Costituzione e tenuta del Registro)1. Il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere, di seguito denominato Registro, istituito ai sensi dell’artico |
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Art. 3 - (Modalità per l’iscrizione al Registro e per il rinnovo dell’iscrizione)1. L’iscrizione al Registro è effettuata dalle aziende pubbliche e private di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale, di seguito denominate aziende, tramite accesso alla piattaforma informatica prevista dall’articolo 2 e contestuale inserimento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. 2. L |
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Art. 4 - (Requisiti per l’iscrizione al Registro)1. Nel Registro possono iscriversi le aziende con meno di cento dipendenti che: a) comprovino l’erogazione di una retribuzione media annuale priva di differenziali di genere, comprensiva delle relative premialità, fermi restando i diritti relativi alla qualifica professionale e all’anzianità di ciascun lavoratore; b) comprovino la realizzazione di almeno due tra le seguenti misure: 1) accesso alle attività di formazione e di promozione professionale in analoga proporzione tra personale maschile e femminile, mediante la programmazione ed attuazione di piani formativi e di promozione professionale nei quali sia garantita parità di partecipazione a personale maschile e femminile, da calcolare in base al monte ore per ciascun anno di formazione; 2) equa proporzione di donne in posizione apicale sul totale delle posizioni disponibili, garantendo una percentuale di posizioni apicali attribuite al personale femminile non inferiore al quaranta per cento della corrispondente percentuale attribuita al personale maschile; 3) gestione integrata delle iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita dei dipendenti e dei loro famigliari, mediante la programmazione e l’attuazione di un piano per il benessere organizzativo aziendale che preveda la realizzazione di almeno due delle misure agevolative in favore dei dipendenti di seguito elencate: 3.1) promozione del lavoro agile tramite stipula di accordi ai sensi della normativa statale vigente in materia, con priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o dal personale con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche; |
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Art. 5 - (Criteri di genere nelle procedure di appalto)1. Fermo restando il rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della legge, la Regione e gli enti dalla stessa dipendenti o controllati, di seguito denominati Stazioni Appaltanti, p |
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Art. 6 - (Trattamento dei dati)1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di lavoro è responsabile del trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle funzioni svolte ai sensi del presente |
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Art. 7 - (Aggiornamento del Registro, monitoraggio e cause di cancellazione)1. L’aggiornamento del Registro è effettuato su istanza dell’azienda, tramite accesso alla piattaforma informatica, nei seguenti casi: a) rinnovo dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 3, comma 2; b) variazione dei dati comunicati in sede di iscrizione non determinante la perdita dei requisiti obbligatori; |
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CAPO III - CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA SFERA LAVORATIVA, PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO DELLE DONNE |
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Art. 8 - (Criteri per il riconoscimento dei contributi per la promozione dell’occupazione femminile)1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente e tramite procedure ad evidenza pubblica, riconosce alle micro, piccole e medie imprese che abbiano assunto donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di lavoro domestico, contributi fino ad un importo pari al cento per cento della spesa sostenuta per i servizi di formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze da parte delle stesse donne. 2. Il sistema dei contributi di cui al comma 1 è riconosciuto sulla base del criterio di propo |
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Art. 9 - (Criteri e modalità per l’accesso alla quota di riserva del Fondo per il microcredito e la microfinanza)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale, una quota dei crediti di emergenza previsti nell’ambito del fondo per il microcredito e la microfinanza di cui all’articolo 1, comma 25, lettera b) della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), è riservata a donne in situazioni di disagio sociale, quali, in particolare: a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indennità mensile di disoccupazione (NASpi) o altre indennità di disoccupazione riconosciute dalla normativa vigente di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione d |
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Art. 10 - (Modalità e criteri per l’attuazione degli interventi a sostegno dell’imprenditorialità femminile)1. Le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi a sostegno dell’imprenditorialità femminile di cui all’articolo 13 della legge regionale, a valere sull’apposita sezione da istituirsi nell’ambito de |
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Art. 11 - (Criteri e modalità per la concessione dei buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver)1. Ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale, la Regione concede alle donne lavoratrici o, in alternativa ad esse, ai padri lavoratori, buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori di età inferiore a dodici anni, nonché, indennizzi sotto forma di buoni in favore delle donne lavoratrici che utilizzano permessi non retribuiti per assistere persone non autosufficienti in qualità di caregiver familiare ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi |
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Art. 12 - (Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro)1. Le iniziative regionali di promozione della parità tra i sessi nei luoghi di lavoro, sia in termini di retribuzione che di formazione, di opportunità di carriera |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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