L. R. Lazio 19/03/2014, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 19/03/2014, n. 4

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.
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Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce che og

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Art. 2 - Interventi regionali

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare:

a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;

b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna;

c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;

d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori;

e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiut

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Art. 3 - Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne

1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti:

a) coordinare gli interventi e le misure di

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Art. 4 - Strutture antiviolenza

1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni iscritte nell'Albo di cui all'articolo 6-bis; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono

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Art. 5 - Centri antiviolenza e case rifugio

1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.

2. I centri antiviolenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile.

3. I centri antiviolenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena.

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Art. 6 - Case della semiautonomia

1. Le case di semiautonomia di cui all'articolo 4 comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

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Art. 6-bis - Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza

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1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegn

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Art. 7 - Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne

1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8, il piano triennal

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Art. 7-bis - Sostegno per il patrocinio legale

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1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito pen

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Art. 8 - Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio.

2 All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti

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Art. 9 - Compiti e funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio in particolare:

a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione;

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Art. 10 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in

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Art. 11 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

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Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato: "Fondo per il contrasto alla violenza di g

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Art. 13 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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