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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 19/03/2014, n. 4
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- L.R. 27/12/2019, n. 28
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Art. 1 - Principi, oggetto e finalità1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'articolo 6 dello Statuto, riconosce che og |
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Art. 2 - Interventi regionali1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare: a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime; b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna; c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività; d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori; e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiut |
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Art. 3 - Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti: a) coordinare gli interventi e le misure di |
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Art. 4 - Strutture antiviolenza1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni iscritte nell'Albo di cui all'articolo 6-bis; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono |
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Art. 5 - Centri antiviolenza e case rifugio1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. 2. I centri antiviolenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile. 3. I centri antiviolenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. |
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Art. 6 - Case della semiautonomia1. Le case di semiautonomia di cui all'articolo 4 comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che: |
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Art. 6-bis - Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegn |
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Art. 7 - Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8, il piano triennal |
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Art. 7-bis - Sostegno per il patrocinio legale1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito pen |
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Art. 8 - Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio. 2 All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente. 3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti |
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Art. 9 - Compiti e funzioni dell'Osservatorio1. L'Osservatorio in particolare: a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione; |
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Art. 10 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in |
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Art. 11 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato: "Fondo per il contrasto alla violenza di g |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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