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L. R. Basilicata 03/03/2021, n. 7

Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 14
- L.R. 15/12/2021, n. 59
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Art. 1 - Costituzione delle Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. In attuazione delle previsioni di cui all’art. 5 della legge regionale 20 marzo 2020 n. 12 (Collegato alla legge di

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Art. 2 - Liquidazione e scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è posto in liquidazione e, contestualmente, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, nomina il liquidatore che subentra in tutti gli organi gestori, ordinari e straordinari, del Consorzio. Al termine della procedura di liquidazione, il Consorzio è sciolto.

2. In osservanza delle norme dell’ordinamento civile, non è consentito che le singole posizioni debitorie del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza transitino alla costituenda API-Bas S.p.A. ovvero nel bilancio della Regione.

3. Il patrimonio disponibile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è interamente ed esclusivamente destinato al soddisfacimento dei creditori da parte del liquidatore. Fatte salve le modalità proprie del regime liquidatorio per la dismissione del patrimonio immobiliare, il liquidatore opererà secondo quanto previsto dai regolamenti consortili e dagli

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Art. 3 - Normativa di riferimento per la procedura di liquidazione

1. Per la liquidazione dell’ente pubblico economico di cui all’ar

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Art. 4 - Oggetto sociale di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. la società di cui all’articolo 1 opera a supporto della Regione e avrà il seguente oggetto sociale:

a) attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, anche con riguardo alla predisposizione di strumenti semplificativi per l’insediamento nelle medesime, nonché gestione e manu

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Art. 5 - Statuto, capitale sociale e modello di governance di Aree Produttive Industriali della Basilicata S.p.A.

1. Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Basilicata ed è determinato inizialmente in € 5.000.000,00.

2. Nella delibera di cui all’articolo 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad indicare il modello di governance della società secondo i limiti previsti dal

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Art. 6 - Bilancio di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. I bilanci della società di cui all’articolo 1 sono redatti nel rispetto delle norme del codice civile e del

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Art. 7 - Controlli

1. La Regione esercita sulla società di cui all’articolo 1 il controllo analogo secondo quanto previsto dall’

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Art. 8 - Personale

1. Nel rispetto delle normative vigenti, alla società di cui all’articolo 1 è trasferito il personale attualmente impiegato presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, ove non diversamente destinato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il liquidatore del Consorzio presenta a

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Art. 9 - Avviamento di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.

1. Per l’affidamento delle attività di cui all’articolo 4 la Regione sottoscrive con la società di cui all’articolo 1 un contratto quadro di se

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Art. 10 - Riordino delle misure finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle aree produttive regionali

1. Al termine della procedura di liquidazione e al conseguente scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, recante la disciplina organica della gestione, della promozione e della valorizzazione delle aree produttive regionali.

2. La Giunta Regionale adotta il regolamento di cui al comma 1 nell’osservanza dei seguenti criteri o norme generali:

a) imparzialità, buon andament

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Art. 11 - Commissione di lavoro

1. Il regolamento di cui all’articolo 10 è predisposto da una Commissione di lavoro, composta da quattro consiglieri regionali, di cui tre in rappre

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Art. 12 - Adesione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha la facoltà di aderire alle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso

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Art. 13 - Abrogazioni

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, che ne determina l’abrogazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge:

a) la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 (Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale), così come modificata dall’articolo 2, comma 6;

b) il comma 4, dell'articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale);

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Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti derivanti dalla sua ap

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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