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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 17/01/1994, n. 3
L. R. Basilicata 17/01/1994, n. 3
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/03/2021, n. 7
- L.R. 16/08/1994, n. 33
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto della leggeCon la presente legge è approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni il Pia |
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Art. 2. - Obiettivi del PianoOltre agli indirizzi programmatici sono obiettivi del Piano: - la tutela della salute pubblica; |
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Art. 4. - Modalità di attuazioneL'installazione e esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e lo smaltimento dei liquami sul suolo e |
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Art. 5. - Piani di interventoIl conseguimento degli scopi del Piano è di preminente interesse regionale e viene attuato mediante programmi di in |
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Art. 6. - Approvazione dei progettiFerma restando la vigente normativa in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, gli interventi relativi ad |
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Art. 8. - Consorzio per le aree di sviluppo industrialeI servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depur |
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Art. 9. - Autorizzazione allo scaricoTutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'a |
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Art. 10.- Revoca delle autorizzazioni allo scaricoLe autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10.5.76, n. 319 e sue modifiche ed integra |
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Art. 11. - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzareIl rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque |
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Art. 12. - Istituzione del Comitato Tecnico-ScientificoÈ istituito il Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni di consulenza della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Il Comitato è composto: |
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Titolo II - Uso delle risorse idriche |
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Art. 13. - FabbisogniLe risorse idriche della Regione sono destinate a soddisfare: - gli usi civili; - gli usi irrigui; |
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Art. 14. - PrelieviI prelievi per i vari usi sono effettuati: a) da sorgenti; b) da f |
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Art. 15. - Acquedotto, impianti di fognatura e depurazioneAi fini della presente normativa: a) per acquedotto si intende il complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di traspo |
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Art. 16. - ControlliNei rispettivi territori di competenza i controlli relativi alla buona qualità delle acque destinate al consumo uma |
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Art. 17. - Autorizzazioni alla escavazione di pozzi e/o trincee per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterraneeLa ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Le domande di autorizzazione alla ricerca sono presentate all'ufficio regionale competente per territorio e devono essere corredate dalla seguente documentazione a firma di un professionista all'uopo abilitato per legge: a) relazione geologica con elementi |
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Art. 18.- Autorizzazione ed utilizzazione di acque sotterraneeL'estrazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. L'utilizzazione dell'acqua rinvenuta è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione che dovrà essere richiesta al competente ufficio regionale allegando all'istanza i seguenti atti: a) corografia della zona in scala 1:25.000, con indic |
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Art. 19. - Autorizzazione all'esercizio dei pozziI titolari dei pozzi già escavati senza autorizzazione devono darne comunicazione entro il 20 agosto 1994. Gli stessi, per ottenere l'autorizzazione, devono farne richiesta entro il 3 febbraio 1997.N1 |
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Art. 20. - Risorse idriche non convenzionaliLa Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici. |
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Titolo III - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature |
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Art. 21. - GeneralitàLe norme di cui al presente articolo hanno per oggetto: a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo de |
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Art. 22. - Recapito degli scarichiAi fini della presente normativa gli scarichi possono recapitare: |
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Art. 24. - DivietiÈ vietato lo scarico diretto delle pubbliche fognature: a) in acque sotterranee; |
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Art. 25. - Pubblica fognatura ed impianti di depurazioneAi fini del presente titolo si intendono per pubbliche fognature e per impianti di depurazione le opere o i complessi di o |
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Art. 26. - Classificazione delle pubbliche fognatureLe pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi: |
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Art. 27. - Pubbliche fognature esistenti della prima ClasseGli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima Classe di cui all'art. 26 che recapitano in corp |
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Art. 28. - Pubbliche fognature esistenti della seconda ClasseGli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda Classe di cui all'art. 26 che recapitano in co |
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Art. 29. - Pubbliche fognature nuove della prima e seconda ClasseGli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in corpi d'acqua superficiali la cui costruzione abbia inizio succes |
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Art. 30. - Scarichi fognari in suoloTutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo e nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle pr |
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Art. 31. - Gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazioneGli Enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 25 sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata in |
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Art. 32. - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognaturaGli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purch&ea |
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Art. 33. - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civiliAgli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. b) dell'art. 21 sono distinti, in base alla n |
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Art. 34. - Classe ANella Classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa. |
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Art. 35. - Classe BNella Classe B sono compresi: |
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Art. 36. - Classe CNella Classe C sono comprese le imprese agricole ivi comprese le cooperative che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche: |
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Art. 37. - Insediamento esistenteAgli effetti della presente disciplina si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che ab |
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Art. 38. - Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazioneI titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pub |
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Art. 39. - Controlli ed autorizzazioni comunaliL'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1 quater della legge 8.10.1976, n. 690 |
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Art. 40. - Scarichi esistenti della Classe AGli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe A di cui all'art. 34 sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione |
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Art. 41. - Scarichi nuovi della Classe AGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe A di cui all'art. 34 che recapitano nei corpi ricettori elencati |
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Art. 42. - Scarichi esistenti della Classe BGli scarichi degli insediamenti civili esistenti della Classe B di cui all'art. 34, sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corpi d |
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Art. 43. - Scarichi nuovi della Classe BGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe B di cui all'art. 34 sono tenuti al rispetto di tutte le prescri |
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Art. 44. - Scarichi sanitariGli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogn |
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Art. 45. - Scarichi esistenti della Classe CGli scarichi degli insediamenti civili della Classe C di cui all'art. 36 sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati: - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai mat |
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Art. 46. - Scarichi nuovi della Classe CGli scarichi degli insediamenti civili nuovi della Classe C di cui all'art. 36 che recapitano in corpi d'acqua superficial |
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Art. 47. - Custodia dei liquamiI liquami delle imprese agricole di cui all'art. 36 dovranno essere raccolti e conservati prima dello spandimento, in pozz |
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Art. 48. - Contenitori per lo stoccaggio dei liquamiI contenitori di cui all'art. 47 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche: |
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Art. 49. - Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento di liquami degli insediamenti di Classe C1) Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 36 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; 2) È viet |
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Art. 50. - Divieto di spandimentoLo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della Classe C è vietato: a) nelle aree urbane; |
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Art. 51. - Definizione del suolo agricoloPer suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirett |
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Titolo IV - Norme integrative e finali |
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Art. 52. - Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitariaLe autorità sanitarie competenti potranno adottare in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente discipl |
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Art. 55. - Sanzioni |
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Art. 56. - Entrata in vigoreLa presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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