Fondo per salvaguardia livelli occupazionali e prosecuzione attività d’impresa | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/01/2021

Fondo per salvaguardia livelli occupazionali e prosecuzione attività d’impresa

Il Decreto del MISE del 20/01/2021 fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

L'art. 43, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese versanti in uno stato di difficoltà economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE e si trovano in una delle seguenti condizioni:
- sono titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30;
- sono costituite in forma di società di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250
- indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale

La domanda di accesso al Fondo deve contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività di impresa, recante le informazioni richieste dall'art. 6 del Decreto del MISE del 29/10/2020. Ciascuna impresa proponente può presentare, per il medesimo programma di ristrutturazione, una sola domanda di accesso al Fondo.

Le imprese che intendano avvalersi del Fondo, notificano al MISE le informazioni relative a:
- le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali (ad esempio: incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa);
- le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Il Decreto del MISE del 20/01/2021 fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al suddetto Fondo.

La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 02/02/2021, utilizzando la procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salv....

Dalla redazione