L. R. Lazio 05/08/2020, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 05/08/2020, n. 7

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 11/08/2021, n. 14
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione si impegna a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l'estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Favorisce inoltre, in tutti gli ambiti, l'integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell'ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera

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Art. 2 - Servizi educativi

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

a) nido e micronido che assicurano la realizzaz

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Art. 3 - Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia

1. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione pr

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Art. 4 - Servizi educativi nei luoghi di lavoro

1. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel muni

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Art. 5 - Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma as

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Art. 6 - Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'articolo 45, comma 4, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini

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Art. 7 - Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dai comuni secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:

a) disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambin

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Art. 8 - Contributi delle famiglie ai costi di gestione

1. I comuni stabiliscono le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pu

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Art. 9 - Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali

1. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

2. Ai fini della presente legge, per bisogni educativi

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CAPO II - Istituzioni, soggetti e funzioni
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Art. 10 - Comuni

1. I comuni, anche in forma associata, svolgono le seguenti funzioni amministrative:

a) gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell'infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 49 e della normativa statale sulla parità scolastica;

b) definiscono i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, nonché le relative graduatorie;

c) definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e 51, comma 2;

d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 8;

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Art. 11 - Aziende sanitarie locali

1. Nell'ambito della presente legge, le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i comuni:

a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 54, comma 2;

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Art. 12 - Regione

1. Al fine di favorire ed implementare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, la Regione concorre all'attuazione di programmi d'intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi educativi, ed in particolare:

a) definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi di cui rispettivamente agli articoli 43, 45 e 54 e individua le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;

b) approva, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 65/2017, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 49;

c) definisce le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione per quanto di competenza e in raccordo con il Piano naziona

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Art. 13 - Soggetti gestori dei servizi educativi

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28;

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Art. 14 - Coordinatore pedagogico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa c

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Art. 15 - Gruppo educativo

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, va

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Art. 16 - Gestione sociale e partecipazione delle famiglie

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 15 e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti org

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Art. 17 - Poli per l'infanzia

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto

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Art. 18 - Coordinamenti pedagogici territoriali

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione

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CAPO III - Requisiti dei servizi educativi
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Art. 19 - Ubicazione dei servizi educativi

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilit�

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Art. 20 - Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

2. L'area esterna del serviz

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Art. 21 - Refezione e tabella dietetica

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legis

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Art. 22 - Compiti del personale

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 14, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel

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Art. 23 - Titoli di studio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi ed

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Art. 24 - Formazione continua in servizio

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.

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Art. 25 - Requisiti di onorabilità

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovv

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Art. 26 - Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

a) il codice di condotta contenente i principi

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Art. 27 - Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini

1. La Regione promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevo

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Art. 28 - Progetto educativo

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

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Art. 29 - Carta dei servizi

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare

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CAPO IV - Nido
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Art. 30 - Nido

1. Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educa

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Art. 31 - Funzionamento e prestazioni del nido

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e die

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Art. 32 - Ricettività

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.

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Art. 33 - Spazi interni

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20 sono articolati in:

a) aree di accoglienza e guardaroba;

b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bamb

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Art. 34 - Spazi esterni

1. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:

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Art. 35 - Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale dei posti autorizzati secondo il parametro

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Art. 36 - Micronido

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.

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Art. 37 - Sezione primavera

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.

2. La sezione primavera concorre con le f

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CAPO V - Educazione sperimentale
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Art. 38 - Educazione sperimentale all'aperto

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.

2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fat

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Art. 38-bis - Educazione sperimentale interculturale

N2

1. La Regione promuove l'educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione

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CAPO VI - Servizi educativi integrativi
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Art. 39 - Spazio gioco

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prev

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Art. 40 - Nido domestico

1. Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

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Art. 41 - Gestione del nido domestico

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

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Art. 42 - Centro per bambine e bambini e famiglie

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperi

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CAPO VII - Strumenti operativi per la qualità
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Art. 43 - Autorizzazioni

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI, ch

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Art. 44 - Decadenza delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 43 decadono in caso di:

a) estinzione del so

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Art. 45 - Accreditamento e convenzionamento.

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell

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Art. 46 - Commissioni distrettuali per i servizi educativi

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all'articolazione di cui all'

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Art. 47 - Consulta regionale per i servizi educativi

1. È istituita la Consulta regionale per i servizi educativi, di seguito denominata Consulta, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

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Art. 48 - Sistema informativo

1. Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, di seguito denominato sistema informativo, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 65/2017, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:

a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attiv

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CAPO VIII - Programmazione, finanziamenti e disposizioni attuative
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Art. 49 - Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

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Art. 50 - Finanziamenti

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall'insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.

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Art. 51 - Contributi alle famiglie

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), la Regione per il tramite dei comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse

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Art. 52 - Regolamento di attuazione e integrazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b),

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Art. 53 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politic

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CAPO IX - Vigilanza e sanzioni
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Art. 54 - Vigilanza

1. I comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile

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Art. 55 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;

b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'a

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CAPO X - Disposizioni transitorie e finali. abrogazioni e disposizioni finanziarie
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Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per i servizi educativi già autorizzati l’autorizzazione rimane valida per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. N6

1-bis. Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.

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Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido);

c)

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Art. 58 - Disposizioni finanziarie

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all'annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", pari a 10.500.000,00 euro.

2. Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

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Art. 59 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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