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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 05/03/1973, n. 5
L.R. Lazio 05/03/1973, n. 5
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[Premessa] |
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TITOLO I - Finalità e disposizioni generali |
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ARTICOLO 1L'asilo - nido è un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente all'educazione e formazione del ba |
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ARTICOLO 2Il numero dei posti - nido è determinato da ciascun Comune, consorzio di Comuni, comunità montane in relazione alle esigenze della popolazione locale ed alla consistenza numerica de |
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ARTICOLO 3Nel quinquennio 1972-1976, ai fini della ammissibilità ai benefici della presente legge, il fa |
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TITOLO II - Localizzazione - Requisiti tecnico - costruttivi |
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ARTICOLO 4I Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane devono in base al fabbisogno di cui agli artt. 2 e 3 indicare le aree per la costruzione degli asili-nido. Le aree destinate ad asili-nido devono ess |
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ARTICOLO 5Nei Comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, la indicazione delle aree avvi |
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ARTICOLO 6Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile |
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ARTICOLO 7L'area destinata alla costruzione dell'asilo - nido deve avere una estensione complessiva tale da ass |
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ARTICOLO 8Gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asili-nido devono essere realizzati ad un solo piano. |
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TITOLO III - Gestione |
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ARTICOLO 9La gestione del nido è affidata direttamente ai Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane che la esercitano attraverso un apposito comitato per ogni n |
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ARTICOLO 10Il comitato di cui all'articolo precedente è nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile o, ove esiste, dal Consiglio circoscrizionale ed è composto da: 1) una rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti; |
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ARTICOLO 11Il comitato di gestione elabora e dispone piani di intervento in ordine ai problemi che il funzioname |
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ARTICOLO 12Possono usufruire dell'asilo - nido tutti i bambini le cui famiglie siano domiciliate o prestino atti |
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ARTICOLO 13La frequenza dell'asilo - nido è gratuita. L'asilo - nido è aperto per tutta la durata dell'anno, escluso le domeniche e le altre festivit |
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TITOLO IV - Personale |
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ARTICOLO 14I Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane debbono destinare ai nidi personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli enti stessi in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento dei nidi medesimi. |
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ARTICOLO 15Fino alla istituzione delle unità locali sanitarie e di servizio sociale, i Comuni, consorzi di Comuni e le comunità montane provvedono a garantire l'assistenza sanit |
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ARTICOLO 16Il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale. |
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TITOLO V - Attribuzioni degli organi regionali e modalità per la concessione dei contributi |
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ARTICOLO 17Spetta al Consiglio regionale: - approvare il piano pluriennale di costruzione degli asili-nido; - determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi previsti per la costr |
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ARTICOLO 18I Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane presentano al Presidente della Giunta regionale: - all'inizio del quinquennio, il fabbisogno quinquen |
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ARTICOLO 19Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le apposite commissioni consiliari perm |
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ARTICOLO 20Le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno; esse devono essere corredate: a) nel caso di asili di nuova istituzione: |
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ARTICOLO 21Entro 120 giorni dalla comunicazione, da parte della Giunta regionale, dell'ammissione del Comune, consorzio di Comuni e comunità montane ai contributi per la costruzione, il Consiglio comunale o l'As |
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ARTICOLO 22Al finanziamento della costruzione degli asili-nido e alle spese per la loro gestione provvedono i Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane per il concorso prioritario dello Stato, ai sensi de |
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ARTICOLO 23Le norme degli articoli 1, 2, ultimo comma, 7, 8, 14, 15, 16 della presente legge si applicano anche |
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TITOLO VI - Finanziamenti |
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ARTICOLO 24La Regione partecipa alle spese di costruzione e di impianto degli asili-nido, con un contributo fisso a Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane di lire 5 milioni per ogni asilo. |
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ARTICOLO 25Per il concorso alle spese di gestione, a partire dall'anno finanziario 1973 e fino al 1976, la Regione iscrive nel proprio bilancio un fondo annuo integrativo regionale da ripartirsi fra tutti gli asili-nido comunali o di consorzi di Comuni o comunità montane, tenendo conto: |
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ARTICOLO 26Le Province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comuna |
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ARTICOLO 27La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entrer&agrav |
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