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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 16/07/2021, n. 12
Regolam. R. Lazio 16/07/2021, n. 12
Regolam. R. Lazio 16/07/2021, n. 12
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Regolamento comunale)1. I comuni inviano alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi i regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, d |
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Art. 3 - (Ubicazione dei servizi educativi)1. Qualora l’edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l’autonomia funzionale del servizio educativo. |
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Art. 4 - (Titoli di studio del personale educativo)1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della |
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Art. 5 - (Personale ausiliario)1. Nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 22, comma 3, della legge, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igien |
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CAPO II - NIDO |
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Art. 6 - (Sezioni)1. Il nido è suddiviso in base all’età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni: |
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Art. 7 - (Anno educativo)1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio. |
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Art. 8 - (Assistenza sanitaria preventiva)1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata. |
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Art. 9 - (Ricettività)1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell’anno educativo in cui si effettua l’ |
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Art. 10 - (Spazi interni)1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno. 2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di nat |
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Art. 11 - (Spazi esterni)1. L’area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed |
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Art. 12 - (Spazi di servizio)1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in: a) atrio; b) segreteria; c) spazio infermeria/visite pediatriche; d) bagni e spogliatoi per il personale; e) cucina e dispensa; f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.). 2. L'atrio si struttura c |
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Art. 13 - (Nido aziendale)1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei n |
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CAPO III - POLI PER L’INFANZIA |
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Art. 14 - (Caratteristiche)1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l’infanzia ed una scuola dell'infanzia. 2. I poli per l’infanzia sono caratterizzati da: a) la condivis |
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Art. 15 - (Formazione del personale)1. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. |
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Art. 16 - (Sostituzione temporanea del personale)1. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l’integrazione zero sei anni |
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Art. 17 - (Comunicazione visiva)1. Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l’infanzia deve |
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CAPO IV - EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL’APERTO |
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Art. 18 - (Definizione e monitoraggio)1. Ai fini del presente regolamento si intende per “educazione all’aperto”: una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti d |
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Art. 19 - (Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all’aperto)1. I servizi di educazione all’aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall’articolo 2, primo comma, della l.r. n.7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni: a) il progetto educativo è caratterizzato da attivit |
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Art. 20 - (Autorizzazione)1. I servizi di educazione sperimentale all’aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio. 2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni. 3. Possono presentare domanda di autorizzazione: a) servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia che intendono ampliare l’offerta dei propri servizi avvalendosi dell’educazione sperimentale all’aperto; b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all’aperto presso strutture terze (fatt |
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CAPO V - SPAZIO GIOCO |
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Art. 21 - (Funzionamento)1. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può pr |
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CAPO VI - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 22 - (Disposizioni generali)1. Il comune predispone idonei processi informatici al fine di rendere più agevole l’inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e la dichiarazione annuale di per |
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Art. 23 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene: a) generalità del gestore o del legale rappresentante; b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore; d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione; e) sede del servizio educativo. 2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante; b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica; c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: 1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore; |
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Art. 24 - (Durata dell’autorizzazione e rinnovo)1. La durata dell’autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell’immobile sede del servizi |
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Art. 25 - (Autorizzazione temporanea)1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al comune. 2. L'aut |
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Art. 26 - (Disposizioni transitorie)1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero d |
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CAPO VII - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27 - (Vigilanza)1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gest |
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Art. 28 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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