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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 27/07/2020, n. 9
Regolam. R. Campania 27/07/2020, n. 9
Regolam. R. Campania 27/07/2020, n. 9
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[Premessa]La Giunta regionale ha deliberato Il Presidente della Giunta regionale Visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania ap |
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Art. 1 - (Modifiche al titolo del Regolamento)1. Il titolo del regolamen |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 1)1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e in materia ediliz |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 2)1. All’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma “1 bis. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo.”; b) il comma 2 è così modificato: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo;”; 2) la lettera b) è soppressa; |
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Art. 4 - (Introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater)1. Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti: 1. L’“Autorizzazione sismica” è obbligatoria per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983. 2. Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio. 3. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “Autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se l’Ufficio non ha emesso il provvedimento di “Autorizzazione sismica” il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4 bis della L.R. 9/83. 4. L’Ufficio competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell’ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la p |
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Art. 5 - (Sostituzione dell’articolo 3)1. L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Deposito sismico) 1. Il “Deposito sismico”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all’ |
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Art. 6 - (Introduzione dell’articolo 3 bis)1. Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 4)1. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole il “settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “Il competente Ufficio” e le parole da “ha emesso” fino a “deposito sismico” sono sostituite dalle seguenti: “ha rilasciato l’attestazione di “Deposito sismico” e l’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.”; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effett |
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Art. 8 - (Abrogazione dell’articolo 5)1. L’articolo 5 è abrogato. |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 6)1. All’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “il settore provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ufficio”; b) al comma 2, le parole “da tecnici del settore provinciale del” sono sostituite da “esclusivamente da tecnici dell’Ufficio del”; |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 8)1. All’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 9)1. All’articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d) del comma 2, le parole “ovvero con il deposito sismico” sono sostituite dalle seguenti: “o con l’attestazione di avvenuto “Deposito sismico” o con l’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori” oppure con la “Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pub |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 10)1. All’articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: b) al comma 2, le parole “al settore provinciale del Genio civile” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’ |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 13)1. All’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - (Introduzione degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater)1. Dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti: 1. La partecipazione alle conferenze di servizi degli Uffici competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per l’acquisizione dei provvedimenti sismici, può essere richiesta solo se il progetto è esecutivo e definisce compiutamente e in ogni particolare i lavori strutturali, come prescritto ai sensi della legge regionale n. 9/1983 e del presente regolamento. Non è prevista l’espressione di pareri per le finalità di cui al titolo I della legge regionale n. 9/1983 relativi a progetti di livello definitivo. |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 14)1. All’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: |
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Art. 22 - (Abrogazione dell’articolo 19)1. L’articolo 19 è abrogato. |
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Art. 23 - (Disposizioni finali)1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. 2. Le denunce già inoltrate alla data di pubblicaz |
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