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Deliberaz. G.P. Bolzano 21/02/2020, n. 130

Prestazione energetica nell'edilizia.
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Testo del provvedimento


La Provincia autonoma di Bolzano intende assumersi la responsabilità della tutela del clima. Gli obiettivi e le misure contenuti nella Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050 (delibera della Giunta provinciale n. 940 del 20 giugno 2011, e successive modifiche) delineano il percorso da seguire nei prossimi quattro decenni.

La Provincia punta all’adozione di misure che consentano di ridurre costantemente il consumo energetico pro capite e all'abbandono delle fonti energetiche fossili.

La Provincia favorisce, inoltre, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione e la decarbonizzazione del settore edilizio, tramite lo sviluppo delle energie rinnovabili, la riconversione a fonti di energia rinnovabile e l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili.

L’articolo 127 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 in vigore prevede, che la Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione. La certificazione della prestazione energetica è effettuata dall'amministrazione provinciale o da altre istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale.

I propositi sopraccitati sono stati già attuati a livello provinciale con delibera della Giunta provinciale n. 362 del 4 marzo 2013 (Prestazione energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energet

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Prestazione energetica nell’edilizia
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Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni danno attuazione alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e de

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Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti direttive valgono le seguenti definizioni:

1) “edificio”: costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2) "edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all’allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;

3) "involucro di un edificio": componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;

4) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d’uso o alle caratteristiche energetiche;

5) "componente dell'edificio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;

6) “nuovo edificio”: edificio di nuova costruzione;

7) “edificio residenziale”: edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;

8) “unità abitativa”: parte dell’unità immobiliare ad uso residenziale;

9) "sistemi tecnici per l’edilizia": apparecchiature tecniche a servizio di un

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Articolo 3 - Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all’Allegato 3 e certificata seco

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Articolo 4 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell’involucro edilizio, alla prestazione energetica dell’edificio e all’utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnicoeconomica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

2. Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall’obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell’involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:

a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e su

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Articolo 5 - Infrastruttura per la mobilità elettrica

1. Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

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Articolo 6 - Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell’elenco

1. Il certificato CasaClima di cui all’Allegato 6 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all’articolo 4, comma 2.

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Articolo 7 - Validità del certificato CasaClima

1. Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative facenti parte dello stesso

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Articolo 8 - Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione

1. Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative,

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Articolo 9 - Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell’attività amministrativa ai sensi dell’articolo 6, comm

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Articolo 10 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento

1. Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW.

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Articolo 11 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria

1. Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell’aria con potenza nominale superiore a 70 kW.

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Articolo 12 - Rapporto di efficienza energetica

1. In seguito al controllo dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento dell’aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all’al

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Articolo 13 - Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e informazione

1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell’Agenzia per l&rsqu

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Articolo 14 - Sanzioni amministrative

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta l’applicazione delle sanzioni a

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Allegato 1 - Classi CasaClima

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Allegato 2 - Direttiva Tecnica CasaClima “Nature“

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Allegato 3 - Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

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Allegato 4 - Tabella dei gradi-giorni di riscaldamento dei Comuni dell’Alto Adige

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Allegato 5 - Limiti riferiti ai singoli elementi strutturali

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Allegato 6 - Certificato energetico CasaClima

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Allegato 7 - Targa con indicazione dei valori di prestazione energetica (Facsimile)

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Allegato 8 - Direttiva Tecnica Edifici esistenti & Risanamento

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Allegato 9 - Rapporto di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria

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