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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 04/03/2013, n. 362
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Direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'ediliziaViste la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, le disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R, modificato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 R relativo al rendimento energetico nell'edilizia, le disposizioni del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 R, Legge urbanistica provinciale, tenuto conto: del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, Direttive nazionali per la certificazione energetica degli edifici, della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il protocollo aggiuntivo 11 dicembre 1997 – Protocollo di Kyoto, della Convenzione delle Alpi, deliberazione della X Conferenza delle Alpi del marzo 2009, piano d’azione sul cambiamento climatico nelle Alpi, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2011) 109 definitivo, Piano di efficienza energetica 2011, della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 20 giugno 2011, n. 940, Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, 1) La Provincia Autonoma di Bolzano intende assumersi la responsabilità della tutela del clima. Gli obiettivi e le misure contenuti nella Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050 delineano il percorso da seguire nei prossimi quattro decenni. 2) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige adotta misure che consentono di ridurre costantemente il consumo energetico pro capite e si impegna all'abbandono delle fonti energetiche fossili. 3) La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige favorisce il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e di quelli nuovi, per lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle energie rinnovabili e la ridistribuzione energetica a favore delle tecnologie ecocompatibili. 4) Le già emanate Direttive e i criteri secondo l’articolo 127 della Legge urbanistica provinciale, Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 R devono essere adattati ai nuovi obiettivi ed esigenze, richiedendo a tal proposito una nuova versione delle relative deliberazioni della Giunta Provinciale. 1. Oggetto Le presenti direttive disciplinano: a) la metodologia di calcolo del rendimento energetico dell’involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici; b) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione; c) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti; d) i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici; e) l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti; f) l’accreditamento di esperti e i servizi essenziali per garantire un sistema di controllo indipendente riguardante l’applicazione della presente direttiva. 2. Definizioni Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: a. “edificio”: una costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; b. “nuovo edificio”: la nuova costruzione di un edificio; c. N2 d. “edificio residenziale”: un edificio destinato prevalentemente ad uso residenziale; e. “unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio, progettati o modificati per un uso diverso; f. “unità abitativa”: unità immobiliare ad uso residenziale; g. “classe CasaClima”: classificazione di edifici di cui all’Allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell’involucro edilizio; h. “CasaClima nature”: classificazione di edifici di cui all’Allegato 2, determinata sulla base della valutazione della sostenibilità dei materiali costruttivi utilizzati, dei processi collegati nonché dell’utilizzo di acqua; i. “protocollo CasaClima”: procedura standard di certificazione energetica degli edifici per l’attestazione di una Classe CasaClima; j. “prestazione energetica di un edificio”: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso secondo le disposizioni dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione; k. “energia primaria”: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; l. “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; m. “involucro di un edificio”: elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno o dall’ambiente interno non condizionato; n. “rendimento energetico dell’involucro edilizio”: il valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dall'accumulo di calore solare ed interno; o. “sistema tecnico per l’edilizia”: impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione d |
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