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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 13/05/2004, n. 11
L. R. Marche 13/05/2004, n. 11
- L.R. 14/01/2021, n. 3
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- L.R. 31/10/2011, n. 20
- L.R. 05/02/2007, n. 1
- L.R. 10/02/2006, n. 2
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione favorisce e promuove la salvaguardia e l'incremento delle risorse ittiche, lo sviluppo economico e sociale della pesca e dell'a |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) attività di pesca marittima: ogni azione diretta a catturare o prelevare, mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati, organismi viventi nelle acque del mare, ivi compreso il novellame per inseminazione, all'esterno della cong |
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Art. 3 - Interventi1. Gli interventi finanziabili ai sensi della presente legge sono rivolti: a) alla ristrutturazione e ammodernamento della flotta peschereccia, nonché alla ricostituzione della stessa in caso di danneggiamento conseguente ad eventi naturali di carattere eccezionale riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale; b) alla costruzione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti |
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Art. 4 - Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura1. La Regione adotta il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, che, nel rispetto delle competenze e delle linee generali programmatiche nazionali e regionali e degli obblighi comunitari, individua le linee di azione e gli interventi volti: a) alla salvaguardia e incremento delle risorse ittiche della Regione, nel rispetto delle esigenze di natura ecologica e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse stesse; b) allo sviluppo economico delle attività appartenenti all'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la valorizzazione e la gestione integrata della fascia costiera e la creazione di reef artificiali a scopi di ri |
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Art. 5 - Programma annuale1. Sulla base delle previsioni del piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il programma annuale di interventi del settore della pesca e dell'acquacoltura. |
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Art. 6 - Consulta per l'economia ittica1. È istituita la Consulta per l'economia ittica, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su proposte di legge e regolamenti, piani e programmi attinenti i settori pesca e acquacoltura. 2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta: a) da |
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Art. 7 - Commissione tecnico-scientifica1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima la Commissione tecnico-scientifica per la pesca, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta: a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima, o suo delegato, che la presiede; |
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Art. 8 - Concessioni demaniali1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua le zone di mare territoriale e le altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura e per attività scien |
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Art. 9 - Canone demaniale |
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Art. 10 - Pesca sportiva1. È considerata pesca sportiva marittima ogni forma di raccolta, cattura o prelievo di organismi animali o vegetali, eduli |
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Art. 11 - Pescaturismo |
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Art. 12 - Ittiturismo |
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Art. 12-bis - Osservatorio regionale dell'economia ittica |
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Art. 13 - Disposizioni di attuazione1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una o più |
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Art. 14 - Controlli e vigilanza1. La Regione esercita la funzione di vigilanza sull'uso in concessione del demanio marittimo, fatte salve le funzioni di |
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Art. 14-bis - Sanzioni |
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Art. 15 - Procedura di notifica degli aiuti di Stato1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Commissione europea nel rispetto dell'articolo 88, paragra |
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Art. 16 - Norma finanziaria1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione. 2. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 854.761,55, di cui euro 54.761,55 per spese di parte corrente ed |
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Art. 18 - Abrogazioni1. Gli articoli 14, 15, 17 e 18 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca) sono abrogati. È altresì abrogata la L.R. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. |
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