Articolo abrogato dalla L.R. 03/10/2019, n. 33.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - Ittiturismo

1. Per ittiturismo si intende l'attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da “imprenditori ittici” [N=5] singoli o associati, attraverso l'utilizzo di “alloggi o strutture propri o in disponibilità” [N=5].

2. L'attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato. La Giunta regionale “, sentita la competente Commissione consiliare,” [N=6] definisce i parametri per la definizione del rapporto di connessione e complementarità e le modalità di riconoscimento degli esercenti l'attività di ittiturismo.

2-bis. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinata al rilascio di autorizzazione ad opera del Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture da adibirsi alla detta attività. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 2, definisce le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo.”

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