N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15. Determinazione delle indennità di espropriazione - Qualora l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all’art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e la comunica all’espropriante.

L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del Comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’art. 10.”

Dalla redazione