Centrali di committenza: il DDL Bilancio 2019 modifica il Codice appalti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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09/11/2018

Centrali di committenza: il DDL Bilancio 2019 modifica il Codice appalti

Nel testo del Disegno di legge del Bilancio 2019 è prevista la modifica del Codice appalti in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze

L'art. 16 del Disegno di legge del Bilancio 2019 (testo del 31/10/2018), modifica l'art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, il quale individua, in capo alle stazioni appaltanti, degli obblighi di qualificazione, nonché di aggregazione e centralizzazione delle committenze, modulati in funzione dell'importo degli appalti di forniture e servizi e di lavori.

L'articolo 37, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto nei precedenti commi dell'art. 37 medesimo, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o gli enti di area vasta.

L'articolo 37, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 vigente prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto è prevista l'applicazione dell’articolo 216, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/10/2012, n. 179.

L'art. 16, comma 4, del citato DDL, sostituisce l’articolo 37, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, stabilendo che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti:
- l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e
- i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici. Nulla è specificato con riferimento agli appalti di forniture e servizi.
 

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