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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 26/06/2018, n. 23
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- L.R. 27/07/2023, n. 16
- L.R. 23/12/2022, n. 31
- L.R. 29/07/2022, n. 19
- L.R. 25/07/2019, n. 29
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CAPO I - Finalità ed obiettivi |
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CAPO II - Organizzazione e gestione dei parchi regionali |
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Art. 2 - Ente di gestione1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e ammin |
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Art. 3 - Organi dell'Ente parco.1. Sono organi dell'Ente parco: a) la Comunità del parco; b) il Consiglio direttivo; |
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Art. 4 - Comunità del Parco1. La Comunità del parco è composta: a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente; b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o in materia gestionale-amministrativa; N1 c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l'ente con maggior estensione territoriale; d) da |
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Art. 5 - Consiglio Direttivo1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato: a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 4; b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 4; c) dai due c |
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Art. 6 - Presidente del Parco1. Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio direttivo. 2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell'Ente, il coordinamento dell'attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo n |
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Art. 7 - Revisore dei Conti1. Per ciascun parco la Giunta regionale nomina un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revision |
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Art. 8 - Consulta del Parco1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto. 2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, tra: |
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Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico.1. Per garantire l'apporto del mondo scientifico all'attività gestionale dei parchi, è prevista la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. 2. Il Comitato è composto da un massimo di nove componenti, nominati dal Presidente del parco, di cui uno con professionalità giuridica o economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agronomiche-f |
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Art. 10 - Direttore e personale1. L'incarico di direttore è conferito dal Presidente del parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale, ed adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa, scelto tra: a) il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente; b) il personale regionale o dei parchi d |
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CAPO III - Norme transitorie e finali |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le invita a designare, entro i successivi trenta giorni, i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco. 2. Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale convoca la Consulta di ciascun parco ai fini delle designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Comunità; dette associazioni si esprimono nella Consulta con votazioni separate per ci |
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Art. 12 - Modifiche e abrogazioni.1. Sono o restano abrogati: a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei": l'articolo 17, l'articolo 18 e la relativa disposizione di novellazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l'articolo 19, l'articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l'articolo 21 e la relativa disposizione di novellazione di cui |
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Art. 13 - Norma finanziaria1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l'esercizio 2018 ed in euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree pro |
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