Ai sensi dell’art. 12 della L. 392/1978, l’equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell’immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell’immobile.
Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall’art. 13 della L. 392/1978, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell’abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).
Nella Tabella 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell’equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all’art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998.
Inoltre, se l’immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all’uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.
Costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell’equo canone, in base all’art. 14 della L. 392/1978, ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1997
EDIFICI ULTIMATI ENTRO IL
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RIFERIMENTO NORMATIVO
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GAZZETTA UFFICIALE
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CENTRO-NORD (IN LIRE)
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SUD-ISOLE (IN LIRE)
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31/12/1975
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