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23/04/2018

Bolzano: adeguati i valori limite per le emissioni degli impianti termici

La D.G.P. Bolzano 320/2018, pubblicata sul BURT 19/04/2018, n. 16, ha abbassato i valori limite delle emissioni per gli impianti termici adeguando la normativa provinciale alle norme europee e italiane. Novità anche per l'abilitazione a controllore fumi.

Un impianto termico controllato e gestito correttamente consente di ridurre le emissioni d’inquinanti e di risparmiare sulle spese di riscaldamento.
La Deliberaz. G.P. Bolzano 10/04/2018, n. 320 ha disposto la modifica dei valori limite delle emissioni per gli impianti termici; tali valori, infatti, in base alla Dir. UE 25/11/2015, n. 2193 sull’efficienza energetica degli edifici e sulla sicurezza recepita dall’Italia ed entrata in vigore nel dicembre 2017, sono stati abbassati per alcune tipologie di impianti.

Tutti gli impianti di riscaldamento con potenzialità nominale superiore a 35 kW, alimentati con combustibili gassosi (metano o GPL), liquidi (gasolio) o solidi (legna), ogni anno devono essere sottoposti ad un controllo fumi effettuato da uno spazzacamino autorizzato.
Il conduttore della caldaia è pertanto tenuto a rivolgersi ad uno spazzacamino autorizzato per far eseguire il controllo dei fumi emessi dal camino.
Lo spazzacamino rilascia un protocollo di misura cartaceo che riporta i dati ed il risultato della misura.
Il conduttore ha l’obbligo di conservare il protocollo per 5 anni.
Lo spazzacamino è tenuto a trasmettere i dati di misura all’ufficio aria e rumore.

"In Alto Adige le emissioni degli impianti termici vengono controllate regolarmente tramite gli spazzacamini già dal 1993", fa presente Theiner, ricordando come la Provincia di Bolzano si sia dotata di "un’apposita regolamentazione adeguata negli anni allo sviluppo tecnologico e normativo. Con la delibera odierna tale regolamentazione viene modificata in tre punti, mentre restano invariati gli altri principi”.

Abbassati i valori limite di emissione - Il regolamento determina i valori limite di emissione, la periodicità, la tipologia e le modalità dei controlli degli impianti termici, ai sensi dell'art. 7-ter della L.P. Bolzano 8/2000, che si applicano a quelli alimentati con combustibili liquidi e solidi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 kW e fino a 1.000 kW, nonché a quelli alimentati con combustibili gassosi aventi una potenza termica nominale maggiore di 35 kW e fino a 3.000 kW. Per tali impianti è previsto un controllo annuale delle emissioni. La Giunta ha deliberato, che, secondo le disposizioni europee e nazionali, i valori limite di emissione per gli impianti termici alimentati con combustibili gassosi aventi una potenza termica nominale maggiore di 1000 kW e fino a 3.000 kW i valori limite di emissione riferiti agli ossidi di azoto siano abbassati da 250 a 100 mg/m³ e per gli impianti alimentati a legna aventi una potenza termica nominale maggiore di 500 kW e fino a 1.000 kW riferiti al monossido di carbonio vengano abbassati da 350 a 250 mg/m³. Gli altri valori limite di emissioni restano invariati.

Novità per l'abilitazione a controllore fumi - L’abilitazione di controllore fumi, in base a quanto deciso oggi dalla Giunta, viene rilasciata a coloro che possono dimostrare di aver lavorato per almeno due anni presso un controllore fumi abilitato e di aver frequentato e assolto con successo il corso di preparazione organizzato dal gruppo di mestiere degli spazzacamini sul tema impianti termici ed emissioni in atmosfera. In precedenza era necessario superare un esame di abilitazione presso la scuola professionale dopo aver frequentato la scuola di formazione per la professione di spazzacamino che, però, non rientra più tra l’offerta formativa in Alto Adige.
 

Dalla redazione