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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.C. 26/02/1948, n. 5
L.C. 26/02/1948, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 31/12/1962, n. 1777
- L. Cost. 10/11/1971, n. 1
- L. Cost. 23/02/1972, n. 1
- L. Cost. 12/04/1989, n. 3
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TITOLO I - Costituzione della Regione «Trentino-Alto Adige» e delle province di Trento e di Bolzano |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1.Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione |
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Art. 2.Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale ap |
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Art. 3.La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno Ora, |
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Capo II - Funzioni della Regione |
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Art. 4.In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della |
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Art. 5. |
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Art. 6.Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislat |
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Art. 7.Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro ci |
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Art. 8.La provincia può autorizzare l'apertur |
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Art. 9.Per le concessioni di grandi derivazioni a |
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Art. 10.Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Tren |
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Capo III - Funzioni delle Province |
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Art. 11.Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano: 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività |
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Art. 12.Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dell'articolo 5: 1) polizia locale urbana e rurale; |
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Art. 12-bis.Allo sco |
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Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province |
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Art. 13.Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento prees |
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Art. 13-bis. |
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Art. 14.La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o v |
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Art. 15.Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materie, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna. La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle facoltà |
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Art. 16.I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumoros |
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Art. 16-bis. |
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Art. 17.Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti |
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Art. 17-bis. |
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Art. 17-ter. |
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Art. 17-quater.Salvo che le norme generali sulla programmazione economica disp |
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TITOLO II - Organi della Regione e delle Province |
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Capo I - Organi della Regione |
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Art. 18.Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente. |
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Art. 19.Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seg |
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Art. 20.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dal |
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Art. 21.Il Consiglio regionale è |
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Art. 22.I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. |
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Art. 23.I consiglieri regionali, prima, di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli |
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Art. 25.Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a m |
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Art. 26.Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. |
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Art. 27.Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non s |
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Art. 28.Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre |
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Art. 29.Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consigl |
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Art. 30.La giunta regionale è c |
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Art. 31.Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la sca |
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Art. 32.Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati d |
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Art. 33.Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro |
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Art. 34.Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. |
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Art. 35.Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi al |
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Art. 36.Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio |
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Art. 37.Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. |
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Art. 38.La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazio |
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Art. 39.La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicaz |
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Art. 40.Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad ecce |
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Capo II - Organi della Provincia |
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Art. 41.Sono organi della Provincia: Il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente. |
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Art. 42.Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia, dura |
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Art. 44.La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplementi eletti in seno al Consiglio provinciale “di Trento” N6, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. |
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Art. 45.Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33. |
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Art. 46.Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia. |
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Art. 47.Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. |
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Art. 48.Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamenta |
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TITOLO III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali |
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Art. 49.I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salv |
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Art. 49-bis. |
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Art. 50.Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della R |
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Art. 51.Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubb |
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Art. 52.Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provin |
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Art. 53.La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali. |
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TITOLO IV - Enti locali |
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Art. 54.Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei |
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Art. 54-bis.Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizi |
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Art. 54-ter. |
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Art. 55.Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivit&a |
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Art. 56.L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principii generali che |
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TITOLO V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province |
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Art. 57.Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno |
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Art. 58.Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario |
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Art. 58-bis. |
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TITOLO VI - Finanza della Regione e delle Province |
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Art. 59.Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. |
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Art. 60. |
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Art. 61. |
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Art. 62. |
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Art. 63. |
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Art. 65.La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principii del sistema tributario dello S |
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Art. 67. |
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Art. 68.Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori. Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o |
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Art. 68-bis.Sono devolut |
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Art. 68-ter.Allo scopo |
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Art. 68-quater. |
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Art. 69. |
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Art. 70. |
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Art. 71.La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello S |
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Art. 72. |
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Art. 73.I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. |
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Art. 74.Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in |
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Art. 75.Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. |
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TITOLO VII - Rapporti tra Stato, Regione e Provincia |
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Art. 76.Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia |
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Art. 77.Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'inter |
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Art. 77-bis.Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. |
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TITOLO VIII - Organi giurisdizionali |
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Art. 78. |
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Art. 78-bis.I componenti della sezione per la p |
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Art. 78-ter. |
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Art. 78-quater. |
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Art. 79.Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del |
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Art. 80.La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali. |
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Art. 81.Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice concil |
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TITOLO IX - Controllo della Corte costituzionale |
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Art. 82.Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto la legge regionale o provincial |
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Art. 83.Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubb |
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TITOLO X - Uso della lingua tedesca e del ladino |
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Art. 84. |
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Art. 85.I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffi |
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Art. 86.Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche |
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Art. 87. |
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TITOLO XI - Disposizioni integrative e transitorie |
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Art. 88.Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzion |
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Art. 89. |
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Art. 90.Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provi |
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Art. 91.I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, ap |
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Art. 92.Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con |
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Art. 93.Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norm |
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Art. 94.I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giu |
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Art. 95. |
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Art. 96.La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino |
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Art. 97.La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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