N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. Cost. 10/11/1971, n. 1.

L’articolo 60 così recitava:

“Art. 60.

È devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.”

Dalla redazione