N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. Cost. 10/11/1971, n. 1.

L’articolo 63 così recitava:

“Art. 63.

La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”

Dalla redazione