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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/02/2018, n. 8
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- L.R. 12/08/2021, n. 14
- L.R. 04/11/2019, n. 16
- L.R. 09/08/2018, n. 20
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CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la mobilità l |
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Art. 2 - Obiettivi1. La Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l’impatto ambientale e promuovend |
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CAPO II - IL SISTEMA DELLE RETI CICLABILI |
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Art. 3 - Le reti ciclabili1. Il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) è costituito dall’insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali. 2. Il SICID è costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili sovracomunali e dalle Reti ciclabili de |
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Art. 4 - La Rete delle ciclovie di interesse regionale - RECIR1. La Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) è parte integrante del sistema stradale regionale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale |
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Art. 5 - La Rete sovracomunale - RSC1. L |
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Art. 6 - La Rete ciclabile comunale - RECIC1. La Rete ciclabile comunale (RECIC) è parte integrante del sistema stradale comunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra |
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CAPO III - LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI CICLABILI |
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Art. 7 - Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica. 2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9. 3. Il PREMOCI, in particolare, si suddivide nelle due seguenti parti: a) parte infrastrutturale che: 1) individua il grafo della RECIR di cui all’articolo 4 e i centri attrattori sia di interesse regionale, tra cui i centri di interscambio modale, sia di interesse transregionale; |
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Art. 8 - Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati. 2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC. |
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Art. 9 - Il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan1. I Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità d |
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Art. 9 bis - Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan |
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CAPO IV - AZIONI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA |
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Art. 10 - Tipologia di azioni e interventi1. Le azioni sono le misure e le iniziative, formative e informative, per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica. Gli interventi sono la progettazione, la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi a esse funzionali. 2. Le azioni prioritarie riguardano: a) le iniziative volte alla promozione dell’uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in età scolare, nonché alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico; b) la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici; c) lo sviluppo di servizi di biciclette a noleggio e di bike sharing, contribuendo allo s |
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Art. 11 - Azioni e interventi della Regione1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all’articolo 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti. 2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull’IRDAT |
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Art. 12 - Stati generali sulla mobilità ciclistica1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalità di volta in volta determinate, indice gli Stati generali sulla mobilità ciclistica quale momento di partecipazione e d |
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Art. 13 - Azioni per l’implementazione della banca dati delle reti ciclabili nel Sistema informativo stradale - SIS1. Ai fini della completezza e dell’aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati delle reti ciclabili, le Unioni territoriali intercom |
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Art. 14 - Finanziamenti1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all’articolo 10, previa richiesta da parte dell’ente. 2. In attesa dell’entrata in vigore dei Piani di cui agli ar |
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Art. 15 - Azioni e interventi della Regione nelle more dell’approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica1. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 7 e in relazione agli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale in |
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CAPO V - NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 quater della legge regionale 23/20071. La lettera d) del comma 1 dell’articol |
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Art. 17 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 |
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Art. 18 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle azioni, e 15, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 8, 9, e di cui all’articolo 14, comma 1, relativamente alle azioni, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 10 |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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27/11/2024
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