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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 11/01/2018, n. 3/R
D. P.G.R. Toscana 11/01/2018, n. 3/R
D. P.G.R. Toscana 11/01/2018, n. 3/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) ed in particolare l’articolo 13; Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato); Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 ottobre 2017; |
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Art. 1 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) dopo le parole: “nell’allevamento” sono aggiunte le seguenti: “nel corso dell’anno solare”. 2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “gli effluenti” sono sostitute dalle seguenti: “i materiali e le sostanze”. 3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;”. 4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento” sono sostituite |
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Art. 2 - Attività di controllo delle acque reflue Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/20081. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l’autorizzazione. Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/20081. L’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l’autorizzazione 1. Le doma |
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Art. 7 - Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/20081. L’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate 1. Ai fini dell’istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente s |
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Art. 8 - Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/20081. La rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni pe |
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Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/20081. L’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/20081. La rubrica dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “strumento di registrazione” sono sostituite dalle seguenti: “strumento di misurazione”. 3. Il comma 3 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “3. bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla |
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Art. 13 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/20081. Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “3. L’autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.”. 2. All’inizio del comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte le parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis,”. |
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Art. 15 - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE. Modifiche all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 3 dell’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “dalle provinc |
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Art. 16 - Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/20081. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente: |
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Art. 18 - Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/20081. La rubrica dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente: “Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”. 2. Il comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente: “1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all’utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina.”. |
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Art. 19 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla rubrica dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”. 2. Al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”. 3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente: “e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto.”. |
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Art. 21 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 1 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “liquami” sono aggiunte le seguenti: “, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”. 2. Al comma 2 dell’artico |
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Art. 22 - Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla rubrica dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le se |
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Art. 23 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla rubrica dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “dei materiali palabili e non palabili” sono sostitute dalle seguenti: “degli effluenti di allevamento e del digestato”. |
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Art. 24 - Accumulo temporaneo di letami. Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “delle colture.&rdquo |
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Art. 25 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/20081. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata. |
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Art. 26 - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato. Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/20081. La rubrica dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente: “Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”. 2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”. 3. Alla lettera a) |
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Art. 29 - Disposizioni di rinvio. Modifiche all’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” |
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Art. 30 - Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla rubrica dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”. 2. Al comma 1 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”. |
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Art. 32 - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi. Modifiche all’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 1 dell’articolo 36 |
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Art. 34 - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/20081. Alla rubrica dell’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunt |
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Art. 36 - Disposizioni sulle cave. Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/20081. Il comma 1 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui |
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Art. 38 - Disposizioni sui cantieri. Modifiche all’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/20081. Il comma 1 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendent |
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Art. 40 - Disposizioni per le attività di cui all’allegato 5, tabella 5. Modifiche all’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 2 dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “L’ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente.”. |
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Art. 41 - Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/20081. Il comma 3 dell’ar |
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Art. 44 - Norme generali. Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/20081. All’inizio del comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “La provincia,” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente,”. |
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Art. 46 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all’articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/20081. Al comma 3 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “All& |
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Art. 47 - Disposizioni finali. Inserimento dell’articolo 55 sexies nel d.p.g.r. 46/R/20081. Dopo l’articolo 55 quinquies del d.p |
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Art. 49 - Abrogazioni |
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