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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 05/01/2018, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto)1. In attuazione dell'articolo 57 bis, comma 12, legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) il presente regolamento disciplina in particolare: a) l’introduzione, |
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Articolo 2 - (Regime di connessione)1. Il regime di connessione di cui all’articolo 57bis della l.r. 38/99 riguarda: |
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Articolo 3 - (Soggetti)1. Le attività integrate e complementari possono essere esercitate, in regime di connessione con l’attività agricola, dai seguenti soggetti: |
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CAPO II - ATTIVITÀ INTEGRATE E COMPLEMENTARI |
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Articolo 4 - (Criteri per l’introduzione delle attività)1. Le attività integrate e complementari sono finalizzate al sostegno diretto e indiretto del reddito dell’azienda agricola tramite iniziative idonee a valorizzare le produzioni agricole, anche attraverso la restituzione del terreno agli usi produttivi, e nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzazione di sistemi a basso impatto ambientale che, in ordine di priorità: 1) favoriscano il recupero delle strutture esistenti attraverso l’adozione di interventi di recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente in ambito agricolo ricadente in stato di |
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Articolo 5 - (Interventi sugli immobili)1. Nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, possono essere destinati al regime di connessione esclusivamente: a) i fabbricati esistenti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, che, possono essere rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa nonché la delocalizzazion |
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Articolo 6 - (Modalità di svolgimento delle attività)1. Nelle attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), della l.r. 38/99 rientrano: a) la ricettività ed il turismo rurale, comprendente: la ricettività alberghiera, extralberghiera ed all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale) e successive modifiche, svolte nel rispetto dei relativi regolamenti attuativi e delle seguenti prescrizioni: 1) per la somministrazione di pasti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, di prodotti o di lavorati, reperiti nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o, in subordine, presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; 2) per l’organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli, ivi compresa la mescita di vino, reperiti, nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o, in subordine, presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; 3) è consentita la gestione di strutture per le attività ed i servizi previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 31 luglio 200 |
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CAPO III - REGIME DI CONNESSIONE |
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Articolo 7 - (Programma di connessione)1. Per le attività integrate e complementari il PUA è integrato, ai sensi dell’articolo 57 bis della l.r. 38/99, con il programma di connessione che contiene, in particolare: a) la descrizione delle attività integrate e complementari; |
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Articolo 8 - (Rapporto di connessione)1. Il soggetto agricolo ed il soggetto connesso, prima della presentazione del PUA e del relativo programma di connessione di cui all’articolo 7, regolano nell’ambito dell’autonomia negoziale, anche mediante ricorso ad un contratto preliminare, il rapporto di connessione, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) le attività svolte in regime di connessione; b) gli obblighi derivanti dal regime di connessione; c) la durata del regime di connessi |
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Articolo 9 - (Rinnovo)1. Prima della scadenza del termine del regime di connessione, il soggetto agricolo, previo accordo in forma scritta con i |
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Articolo 10 - (Decadenza)1. Il regime di connessione decade in caso di: a) venir meno dell’azienda agricola, anche per morte o perdita dei requisiti soggettivi del soggetto agricolo, salvo subentro ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ovvero il verificarsi di una delle cause di forza maggiore definite dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 d |
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CAPO IV - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. SANZIONI |
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Articolo 11 - (Registro dei PUA)1. Il Registro dei PUA, istituito ai sensi dell’articolo 57bis, comma 9 della l.r. 38/99 è gestito dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura ed aggiornato con cadenza trimestrale. |
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Articolo 12 - (Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali integrate e complementari)1. L’Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività integrate e complementari, istituito ai sensi dell’articolo 57bis, comma 8, della l.r. 38/99, è gestito dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura. 2. Nell’Elenco di cui al comma 1 sono registrati, ai fini conoscitivi, promozionali e d |
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Articolo 13 - (Controlli)1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura effettua ai sensi dell’articolo 57 bis, comma 8 della l.r. 38/99 i controlli sull’attuazione e lo svolgimento dei regimi di connessione sulla base dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle violazioni relative a: |
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Articolo 14 - (Sanzioni)1. Le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 sono proporzionate alla gravità della violazione e sono determinate secondo quanto previsto dai seguenti commi. 2. In attuazione dell’articolo 57bis, comma 8, della l.r. 38/99, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il Comune territorialmente competente provvede all’adozione degli atti conseguenti ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale). |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 15 - (Abrogazione del r.r. 11/2015 e disposizione transitoria)1. Il r.r. 11/2015 è abrogato. |
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Articolo 16 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). |
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