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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 05/05/2017, n. 346
Deliberaz. G.R. Liguria 05/05/2017, n. 346
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- Deliberaz. G.R. 07/09/2022, n. 862
- Deliberaz. G.R. 18/03/2022, n. 200
- Deliberaz. G.R. 18/03/2022, n. 199
- Deliberaz. G.R. 27/05/2019, n. 423
- Deliberaz. G.R. 12/09/2018, n. 737
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PremessaLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" ed in particolare: - l'articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima; |
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Allegato - Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) |
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. Le presenti disposizioni attuative, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di Imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle seguenti strutture ricettive di cui al Titolo IV della citata legge: a) case pe |
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Art. 2 - Definizioni1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende: a) per "Legge" la L.R. n. 32/2014; b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 |
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Art. 3 - Gestione unitaria1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari. 2. Nelle strutture ricettive di tipo case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici nonché residence è consentita la fornitura di servizi diversi da quello di pernottamento in capo ad al |
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Art. 4 - Calcolo delle superfici delle camere1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo |
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Art. 5 - Altezze e volumi1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 ridotto a metri 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. 2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna delle unità abitative è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti. 3. È prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti |
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Art. 6 - Caratteristiche e superfici dei servizi igienici1. I bagni privati ad uso delle camere delle strutture ricettive devono avere una superficie minima di 2,0 metri quadrati. I bagni ad uso comune devono avere una superficie minima di 3,0 metri quadrati. |
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Art. 7 - Deroghe ai requisiti igienico sanitari1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge, i Comuni, al fine di tutelare il patrimonio edilizio avente valenza storico culturale - qualora la conformazione strutturale e arch |
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Art. 8 - Soppalchi1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative dovranno possedere le seguenti caratteristiche: a) altezza minima nelle zone inferiori non minore a metri |
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Art. 9 - Dipendenze1. Le case per ferie e gli ostelli nonché i residence possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o "casa madre" ove sono, di regola, erogati i servizi di ricevi |
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TITOLO II |
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Capo I - Case per ferie |
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Art. 10 - Caratteristiche delle case per ferie1. Le case per ferie ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CF". 2. Il soggiorno ne |
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Art. 11 - Superfici e volumi delle case per ferie1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti. 2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto |
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Capo II - Ostelli |
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Art. 12 - Caratteristiche degli ostelli1. Gli ostelli, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella |
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Art. 13 - Superfici delle camere degli ostelli1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti. 2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti fino ad un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto let |
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Capo III - Rifugi alpini ed escursionistici |
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Art. 14 - Caratteristiche dei rifugi alpini ed escursionistici1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti di cu |
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Art. 15 - Superfici dei locali di pernottamento dei rifugi escursionistici1. I locali di pernottamento dei rifugi escursionistici devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per il primo letto con un incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più. 2. Per i rifugi escursionistici esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga |
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Capo IV - Affittacamere |
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Art. 16 - Caratteristiche degli affittacamere1. Gli affittacamere, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AFF". 2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva di affittacamere destina |
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Art. 17 - Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere1. Le camere e le bicamere, devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti. 2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti negli affittacamere classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla part |
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Capo V - Bed & breakfast |
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Art. 18 - Caratteristiche dei bed & breakfast1. I bed & breakfast ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "B&B". 2. Costituisce struttura ricettiva denominata "bed & breakfast" quella esercitata in parti di unità immobiliare di civile abitazione, fino ad un massimo di quattro came |
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Art. 19 - Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast1. Le camere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti. 2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1 di mq 6 per ogni posti letto, fino ad un massimo di due letti aggiuntivi. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello tre "soli" vanno |
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Capo VI - Case e appartamenti per vacanze |
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Art. 20 - Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze1. Le case e appartamenti per vacanze, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CAV". 2. L'utilizzo delle unità abitative secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizion |
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Art. 21 - Superfici delle case e appartamenti per vacanze1. Le unità abitative delle case ed appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, comprensiva di servizi e locali accessori, di 28 metri quadrati con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati. 2. Nelle zone dei monolocali destinate al pernottamento nonché nelle camere è consentito collocare, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, un massimo di quattro posti letto complessivi di cui due aggiuntivi, a |
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Capo VII - Aree di sosta |
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Art. 22 - Caratteristiche delle aree di sosta1. Le aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AS". 2. La sosta dei caravan e autocaravan nelle aree di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arc |
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Art. 23 - Superfici degli stalli e dotazioni igienico sanitarie delle aree di sosta1. Gli stalli destinati alla sosta dei caravan e autocaravan devono avere una superficie non superiore a metri quadrati 28. 2. Le aree di sosta devono esse |
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Capo VIII - Mini-aree di sosta |
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Art. 24 - Caratteristiche delle mini-aree di sosta1. Le mini-aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "MAS". |
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Capo IX - Appartamenti ammobiliati ad uso turistico |
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Art. 25 - Modalità di locazione1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico possono essere locati: |
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Art. 26 - Caratteristiche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AAUT". |
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TITOLO III - Ricettività diffusa |
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Capo I - Norme comuni |
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Art. 28 - Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da: a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione; b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale. 2. All'atto della classificazione il soggetto titolare deve: |
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Capo II - Albergo diffuso |
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Art. 29 - Elementi di localizzazione dell'albergo diffuso1. Gli organismi edilizi costituenti l'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, non possono essere inferiori a 3 e sono localizzati in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un centro urbano vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vi |
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Art. 30 - Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell'albergo diffuso1. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in: a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo; b) suite: costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle; |
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Capo III - Ospitalità diffusa |
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Art. 31 - Ospitalità diffusa1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escurs |
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Art. 32 - Requisiti gestionali per l'ospitalità diffusa1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all'articolo 31 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da inten |
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Art. 33 - Elementi di localizzazione dell'ospitalità diffusa1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un'elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa sono localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambiental |
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Art. 34 - Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni1. Le strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa e il "centro di ricevimento" sono localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici iso |
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Art. 35 - Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, o |
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Art. 36 - Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l'ospitalità diffusa1. La Regione provvede alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la denominazione aggiuntiva di "ospita |
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TITOLO IV - Denominazione aggiuntiva |
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Capo I |
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Art. 37 - Residenza d'epoca.1. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di residenza d'epoca le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le c |
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TITOLO V - Classificazione delle altre strutture ricettive |
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Art. 38 - Comunicazioni tra Enti1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a fornirsi, anche mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico reg |
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Art. 39 - Classificazione1. Gli Affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e i bed & breakfast, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della Legge, sono classificate dalla Regione in tre livelli mediante l'utilizzo del simbolo del "sole". 2. I "soli" sono assegnati in base al possesso: a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle st |
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Art. 40 - Procedure di classificazione1. Per ottenere la classificazione, i titolari di una nuova struttura ricettiva sono tenuti a presentare alla Regione una istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. 2. I titolari di strutture ricettive già classificate che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della tipologia nonché della denominazione sono tenuti a presentare alla Regione una istanza e una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1 entr |
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Art. 41 - Aggiornamento dati1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 40 e 50 comunicano, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 della Legge, ogni v |
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Art. 42 - Variazione del titolare della struttura1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine. 2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto: a) nel caso in |
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Art. 43 - Verifica degli standard per la classificazione1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 40 e 50 può procedere tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle a |
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Art. 44 - Elenco delle caratteristiche qualitative1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche qualitative di cui all'articolo 51 della Legge relativo alle strutture ricettive di cui a |
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Art. 45 - Informazioni per il pubblico1. Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile o comunque rese disponibili per la consultazione: a) copia protocollata della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune di appar |
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Art. 46 - Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive1. La denominazione delle strutture ricettive non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune, fatti salvi i casi di appartenenza a medesime catene, marchi o gruppi. |
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Art. 47 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell' |
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Art. 48 - Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico1. I proprietari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, coloro che ne hanno la disponibilità in forza di un diritto reale o di un contratto di locazione o di comodato, sono tenuti a comunicare alla Regione, mediante l’app |
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Art. 49 - Norma transitoria per autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive esistenti1. I Comuni, per le strutture ricettive esistenti, con esclusione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, a seguito della classificazione ai s |
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Art. 50 - Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti1. La Regione invia ai titolari delle strutture ricettive esistenti, con esclusione di quelle già classificate ai sensi del Reg. reg. n. 3/2009 e del Reg. reg. n. 3/2010 nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la dichiarazione dei requisiti, recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. 2. I titolari delle strutture ricettive provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviat |
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Art. 51 - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.1. Le strutture ricettive che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento C |
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Art. 52 - Disciplina dei prezzi delle altre strutture ricettive.1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale). 2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regio |
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Art. 53 - Abrogazioni1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative sono abrogati i regolamenti regio |
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AllegatiParte di provvedimento in format |
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