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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Sardegna 12/03/2010, n. 10/3
Delib. G.R. Sardegna 12/03/2010, n. 10/3
Delib. G.R. Sardegna 12/03/2010, n. 10/3
Delib. G.R. Sardegna 12/03/2010, n. 10/3
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[Premessa]Il Presidente riferisce che la Regione Sardegna riconosce al settore energetico un ruolo strategico per il perseguimento dello sviluppo tecnologico, della crescita economica e di quella occupazionale del territorio sardo, ponendosi quale obiettivo prioritario quello di: “Migliorare la qualità ambientale perseguendo l’efficienza energetica, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto, realizzando attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione in coerenza con le vocazioni dei diversi territori, ai fini della sostenibilità ambientale”. Il Presidente riferisce che la Regione Sardegna riconosce al settore energetico un ruolo strategico per il perseguimento dello sviluppo tecnologico, della crescita economica e di quella occupazionale del territorio sardo, ponendosi quale obiettivo prioritario quello di: “Migliorare la qualità ambientale perseguendo l’efficienza energetica, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto, realizzando attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione in coerenza con le vocazioni dei diversi territori, ai fini della sostenibilità ambientale”.Per perseguire il predetto obiettivo è necessario disporre di validi scenari di riferimento a breve, medio e lungo termine al fine di individuare le soluzioni via via praticabili per ritrovare quel rapporto di equilibrio dinamico delle risorse ambientali, in termini di uso e reintegro, in grado di garantire il massimo sviluppo sostenibile. Per perseguire il predetto obiettivo è necessario disporre di validi scenari di riferimento a breve, medio e lungo termine al fine di individuare le soluzioni via via praticabili per ritrovare quel rapporto di equilibrio dinamico delle risorse ambientali, in termini di uso e reintegro, in grado di garantire il massimo sviluppo sostenibile.Appare pertanto necessario: - ricostruire un sistema energetico-ambientale-territoriale con un accurato esame delle infrastrutture già presenti nelle aree territoriali; - ricostruire un sistema energetico-ambientale-territoriale con un accurato esame delle infrastrutture già presenti nelle aree territoriali;- stimare il fabbisogno energetico regionale basato sull’evoluzione storica del quadro energetico-ambientale e sugli scenari possibili di sviluppo urbano (sotto il profilo economico, demografico, territoriale, ambientale, paesaggistico, ecc.); - stimare il fabbisogno energetico regionale basato sull’evoluzione storica del quadro energetico-ambientale e sugli scenari possibili di sviluppo urbano (sotto il profilo economico, demografico, territoriale, ambientale, paesaggistico, ecc.);- valutare sia il risparmio potenziale ottenibile sulla base di un’accurata gestione della domanda e dell’offerta di energia, sia l’incremento energetico conseguibile attraverso le diverse fonti comprese quelle rinnovabili; - valutare sia il risparmio potenziale ottenibile sulla base di un’accurata gestione della domanda e dell’offerta di energia, sia l’incremento energetico conseguibile attraverso le diverse fonti comprese quelle rinnovabili;- individuare i possibili ed idonei strumenti d’azione quali obiettivi del Piano Energetico Regionale; - individuare i possibili ed idonei strumenti d’azione quali obiettivi del Piano Energetico Regionale;- redigere un bilancio energetico, comprensivo della valutazione degli effetti ambientali-paesaggistici associati ai differenti usi inali ed alle diverse fonti primarie; - redigere un bilancio energetico, comprensivo della valutazione degli effetti ambientali-paesaggistici associati ai differenti usi inali ed alle diverse fonti primarie;- stabilire un Piano d’Azione, una Pianificazione strategica della sostenibilità energetica, che indichi: approvvigionamento energia verde o rinnovabile, installazioni e progetti relativi ad energie rinnovabili (biomassa, solare, eolico e micro eolico, celle di combustibile ecc.), ed una valutazione economica delle azioni di intervento e degli eventuali ostacoli che possano incidere sull’attuazione del Piano. - stabilire un Piano d’Azione, una Pianificazione strategica della sostenibilità energetica, che indichi: approvvigionamento energia verde o rinnovabile, installazioni e progetti relativi ad energie rinnovabili (biomassa, solare, eolico e micro eolico, celle di combustibile ecc.), ed una valutazione economica delle azioni di intervento e degli eventuali ostacoli che possano incidere sull’attuazione del Piano.Il fine ultimo è anche l’incremento della produzione di energia con l’uso delle fonti rinnovabili, in grado di dare maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso la diversificazione delle fonti primarie di energia, con conseguente riduzione della dipendenza da prodotti petroliferi. Il fine ultimo è anche l’incremento della produzione di energia con l’uso delle fonti rinnovabili, in grado di dare maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso la diversificazione delle fonti primarie di energia, con conseguente riduzione della dipendenza da prodotti petroliferi.L’obiettivo che si prefigge la Regione è dunque quello di dar vita ad un programma strategico che sia coerente con le politiche comunitarie e nazionali e che persegua la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra climalteranti, attraverso impianti di produzione all’avanguardia e a basso impatto ambientale, capaci di stimolare lo sviluppo regionale e rurale. L’obiettivo che si prefigge la Regione è dunque quello di dar vita ad un programma strategico che sia coerente con le politiche comunitarie e nazionali e che persegua la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra climalteranti, attraverso impianti di produzione all’avanguardia e a basso impatto ambientale, capaci di stimolare lo sviluppo regionale e rurale.In attesa della predisposizione del nuovo piano energetico regionale ed in considerazione delle finalità |
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Allegato - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - LINEE GUIDA |
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Art. 1 - (Finalità)1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli o |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni “Fonti rinnovabili”, “Impianti alimentati da fonti rinnovabili”, “Procedimento unico&rdq |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli |
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Art. 4 - Regime giuridico delle autorizzazioni1. L’Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è rilasciata dall’Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. |
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Art. 5 - (Contenuto della istanza)1. All’istanza per il rilascio di autorizzazione unica deve essere allegata la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale, come indicato nell’allegato A2): a) copia del progetto definitivo dell’iniziativa (ex articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di opere pubbliche o livello equivalente ai fini della A.U.) comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale; b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indichi in particolare: - dati generali del proponente e, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale; - descrizione delle caratteristiche della fonte rinnovabile utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; - descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dati e planimetrie descrittive del sito, di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell’impianto alla rete elettrica (schemi di connessione dell’impianto alla rete e della individuazione del punto di connessione) e delle infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e l’esercizio; - piano di dismissione dell’impianto che prevede, alla cessazione dell’attività produttiva: le modalità di rimozione dell’impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse; il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; - il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale nonché le ricadute occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale; - dati e planimetrie descrittive del sito; c) preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt |
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Art. 6 - (Verifica della documentazione e avvio del procedimento)1. II procedimento unico è indetto secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell’Amministrazione procedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003. 2. Il proponente presenta l’istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, |
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Art. 7 - (Istruttoria e conferenza di servizi)1. L’Amministrazione procedente esamina l’esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnicoamministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell’art.18 della L.r. n. 2/2007 come modificato dalla L.r. n.1/2009 art.6 comma 8 e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (n. 30/2 del 23.5.2008, D.G.R. n. 59/12 del 29.10.2008, D.G.R. n. 66/24 del 27.11.2008 e D.G.R. n. 3/17 del 16.01.2009) e dei successivi atti di indirizzo. 2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui all’articolo 6 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell’avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l’Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilit |
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Art. 8 -(Autorizzazione unica)1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell’autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale N4. 2. L |
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Art. 9 - (Oneri istruttori)1. L’Amministrazione Regionale si riserva di defini |
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Art. 10 - (Impegni ed obblighi del proponente)1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione procedente e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall’intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell’impianto, sino alla sua entrata in esercizio. Nell’atto di impegno sono definiti i tempi di costruz |
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Art. 11 - (Disposizioni in merito alle procedure di esproprio)1. Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.. |
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Art. 12 - (Norme transitorie)1. Le istanze di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente art. 3, comma 1 ed il cui procedimento non è ancora stato concluso - fino all’approvazione del Piano energetico ambientale |
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ALLEGATO A1 |
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA(articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) |
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ALLEGATO A2 |
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SCHEDA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA |
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ALLEGATO A3 |
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DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTADICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 |
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03/01/2025
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