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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 07/12/2009, n. 47
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- L.R. 30/11/2023, n. 54
- L.R. 16/12/2019, n. 56
- L.R. 25/01/2019, n. 1
- L.R. 26/02/2010, n. 8
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2 |
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Art. 1-bis - (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria) |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per "albero monumentale" si intende: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerat |
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Art. 2-bis - (Criteri di monumentalità)1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale, sono i seguenti: a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alime |
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Art. 2-ter - (Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria) |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità. |
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Art. 4 - (Compiti e funzioni dei Comuni)1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge. 1-bis. La Regione Calabria, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale. N12 1-ter. I finanziamenti a favore dei Comuni, a valere sul fondo di cui al comma 1-bis, vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati. N12 2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumental |
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Art. 5 - (Registri informatici provinciali) |
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Art. 6 - (Iniziative di valorizzazione e tutela)1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le associazioni ambientaliste. 2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche |
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Art. 7 - (Controllo e monitoraggio) |
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Art. 8 - (Sanzioni)1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1. 2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali. 3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter. 4. Nel caso di abbattimento o danneggiam |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R 8/2010.
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