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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 16/07/2008, n. 11
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Art. 11. (Disposizioni generali). La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonché gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi. Definisce, altresì, gli indirizzi generali e la programmazione per l'insediamento delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Recepisce, inoltre, le disposizioni del D.L. 4/7/2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 R e le disposizioni del D.L. 31/01/07, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. 2. (Libertà d'impresa). L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 3. (Disciplina delle attività commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 R (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge. d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:
f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici; i) per "factory outlet center" una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso; j) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio; k) per parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area omogenea; l) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni; m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34; N5 n) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori; o) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio; p) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi; q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera o); N5 r) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata; s) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari; t) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto. 4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) come modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio); c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato; f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato e enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività; k) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo; l) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistico-alberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; m) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati); n) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della L.R. 28.04.1995, n. 75 R (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere); o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali; p) alla vendita di latte fresco crudo effettuata tramite distributori automatici autorizzati; q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti. 5. (Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all'ingrosso a posto fisso). Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso o al dettaglio in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: a) alimentare; b) non alimentare; c) misti. 6. (Requisiti morali) Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. N10 7. (Requisiti morali). Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. N10 8. (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. N10 9. (Requisiti morali). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle Comunicazioni e delle informazioni antimafia). 10. (Requisiti professionali per l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande). L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. N10 11. (Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità). La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Attività Produttive, nel rispetto dell'articolo 41 del vigente Statuto Regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio Regionale, una proposta di aggiornamento, sentite le organizzazioni regionali di categoria del commercio, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità: a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la diversificazione delle strutture distributive sia per tipologie che per dimensioni, attraverso una efficiente articolazione e attraverso una distribuzione territoriale che garantisca la più comoda accessibilità e fruibilità del servizio reso; b) incrementare la produttività del settore attraverso uno sviluppo armonico e un processo di innovazione che, pur tutelando per il periodo della programmazione le micro imprenditorialità del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il mantenimento della concorrenzialità intra e interregionale, per una effettiva garanzia e tutela del cittadino consumatore e dei lavoratori; c) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale. 12. (Obiettivi). La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi: a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilità della stessa riducendo gli effetti dell'impatto territoriale ed ambientale e socio-economico degli esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva concentrazione dell'offerta, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e infrastrutturali; b) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche attraverso attive politiche di sostegno; c) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna mediante l'individuazione di incentivi ed eventuali deroghe e mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione professionale; d) favorire i processi di riconversione e di innovazione della rete distributiva attraverso i processi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo indeterminato, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e riqualificazione professionale anche sotto un profilo più strettamente manageriale; e) coordinare l'attività urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad uso commerciale; f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli Enti che concorrono alla formazione della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato, condiviso e sinergico; g) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza sia il contenimento dei prezzi sia il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni, sia per il servizio prestato; h) sviluppare una più cosciente e condivisa cultura del marketing commerciale, con particolare riguardo alla responsabilità sociale d'impresa ed al bilancio sociale; i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo e solidale e perseguire il risparmio energetico e gli obiettivi del Piano regionale Rifiuti per la raccolta differenziata e la riduzione degli imballaggi. 13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l’ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettere d) ed e), per le nuove aperture, l’ampliamento e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3 lett. f), nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo comma. N6 14. (Ambiti di applicazione per tipologia). Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di cui al comma 3 lett. d),e),f) e g) può avvenire all'interno del territorio comunale in cui sono ubicati. 15. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si applicano altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. 16. (Ambito di applicazione per territorio). Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi di cui ai commi da 11 a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali: a) aree territoriali del Quadro di Riferimento Regionale (QRR) sono prescelte come aree sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo omogenei. Le aree QRR, così come riportate nell'allegato A della presente legge, costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo (Allegato A della presente legge); b) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali individuano come zona di tipo A) o aree di particolare pregio storico, artistico, culturale o archeologico individuate come tali dal piano del centro storico approvato dai comuni a norma dei commi da 67 a 69 della presente legge; c) centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, individuati dalla Giunta Regionale. 17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali; c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune. N10 18. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso. 19. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. 20. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Di seguito alla denuncia di cui ai commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune, oltre che provvedere all'iscrizione dell'esercizio ai ruoli competenti comunica l'inizio della nuova attività, e comunica, altresì, i dati relativi all'esercizio, alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio. 21. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera e) di un eserci |
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Art. 2 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato A - Ambiti territoriali |
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