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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 28/04/1995, n. 75
L. R. Abruzzo 28/04/1995, n. 75
L. R. Abruzzo 28/04/1995, n. 75
- L.R. 14/01/2020, n. 1
- L.R. 29/12/2011, n. 44
- L.R. 28/03/2006, n. 9
- L.R. 04/03/1998, n. 12
- L.R. 26/08/1995, n. 117
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TITOLO I - Finalità |
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Art. 1 - Oggetto della leggeLa presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di turismo, disciplina le strutture ricettive extralberghiere: |
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TITOLO II - Case per ferie |
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Art. 2 - Definizione di case per ferieLe case per ferie sono strutture gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità socia |
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Art. 3 - Requisiti tecnici, igienico-sanitari e serviziLe case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore. Devono, comunque, essere dotate di: a) 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 po |
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Art. 4 - Requisiti delle camere da lettoLe camere da letto devono avere: 1) una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 124 per |
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Art. 5 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. L’esercizio dell’attività ricettiva delle case per ferie è so |
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Art. 5 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; b) l&rsq |
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TITOLO III - Ostelli per la gioventù |
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Art. 7 - DefinizioneSono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per fornire vit |
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Art. 9 - ClassificazioneGli ostelli per la gioventù sono classificati in base ai requisiti posseduti, |
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Art. 10 - Requisiti e dotazioni comuniGli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico- sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore. In particolare devono avere: |
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Art. 11 - Classificazione ad una stellaGli ostelli per la gioventù devono, inoltre possedere, oltre ai requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i seguenti requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi: |
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Art. 12 - Classificazione a due stelleGli ostelli per la gioventù per poter essere classificati a due stelle devono possedere, oltre ai requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi: |
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Art. 13 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività1. L’a |
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Art. 13 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; b) l’auto-dichiarazione della classificaz |
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TITOLO IV - Rifugi montani - rifugi escursionistici - bivacchi |
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Art. 15 - Definizione di rifugio montanoI rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze d |
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Art. 16 - Costruzione di nuovi rifugi montaniLa costruzione di nuovi rifugi montani può essere realizzata esclusivamente da |
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Art. 17 - Definizione di rifugio escursionisticoSono rifugi escursionistici le strutture idonee a fornire ospitalità e ristoro |
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Art. 18 - Definizione di bivacco fissoSono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta mont |
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Art. 19 - Classificazione dei rifugi montaniI rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi. |
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Art. 20 - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani incustoditiI rifugi montani per poter essere classificati, devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: a) attrezzatura per |
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Art. 21 - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani custoditiI rifugi montani custoditi, oltre a quanto previsto sub a), b), c), e d) ed ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 20, devono disporre, inoltre, di: |
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Art. 22 - Custode-gestore1. Il custo |
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Art. 23 - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi dei rifugi escursionisticiI rifugi escursionistici devono assicurare i servizi e possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari richiesti per le case per |
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Art. 24 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività1. L’ape |
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Art. 24 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; b) l’auto-dich |
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Art. 26 - DefinizioneSono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ub |
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Art. 26 bis. - Bed & Breakfast Imprenditoriali1. L’attività di Bed & Breakfast può essere gestita in forma imprenditoriale, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l’immobile da adibire all’attività, ne |
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Art. 27 - Requisiti e dotazioni comuniI locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche |
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Art. 28 - ServiziGli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo dell'alloggio: |
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Art. 29 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività1. L’e |
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Art. 29 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente; |
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TITOLO VI - Case ed appartamenti per vacanze |
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Art. 30 - DefinizioneSono "case per vacanze" o "appartamenti per vacanze" le unità abitative composte di uno |
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Art. 31 - ResidenceRientrano nella tipologia e sono soggetti alla disciplina delle "case ed appartamenti |
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Art. 32 - Appartamenti mobilitati per uso turisticoNon sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità |
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Art. 33 - Divieto di offerta di vittoLa gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere, comunque, |
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Art. 34 - Requisiti tecnici ed igienico-sanitariLe strutture nelle quali si esercita l'attività ricettiva di cui ai precedenti |
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Art. 35 - Dotazioni, prestazioni, serviziLe case e gli appartamenti per vacanze devono essere arredati in modo decoroso, anche se sobrio. Le camere da letto devono essere dotate di letto con r |
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Art. 36 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività1. L’esercizio dell&rs |
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Art. 36 bis - Contenuto della SCIA |
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TITOLO VII - Residenze di campagna |
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Art. 37 - DefinizioneLe residenze di campagna (country-houses) sono strutture ricettive dotate di camere c |
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Art. 38 - Requisiti tecnici, igienico-sanitari e serviziLe residenze di campagna devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene ed avere una ricettività minima di 20 posti-letto ed una pertinenza di terreno inedificato di almeno 7.000 mq. Nelle residenze di campagna devono essere assicurate, a cura del gestore: |
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Art. 39 - Requisiti minimi delle camere da lettoLe camere da letto devono possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 4 della pre |
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Art. 40 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività1. L’eserc |
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Art. 40 bis - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; |
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Art. 41 - Concessione edilizia e vincolo di destinazione ed usoIl Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può autorizzare il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio della relativa concessione edilizia è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-rice |
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TITOLO VIII - Alloggi agrituristici |
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Art. 42 - Norma di rinvioLe caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento |
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TITOLO IX - Disposizioni comuni |
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Art. 46 - Classificazione |
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Art. 48 - Rinvio |
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Art. 51 - Disposizioni transitorie"Entro il 30 giugno 1996"N2, i titolari o legali rappresentanti delle s |
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Art. 52 - Norma abrogativaSono abrogate le norme di cui alla L.R. 16.11.1979, n. 57 artt. 4, 5, 6,"2 e 3 comma" |
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Art. 53 - Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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